(Regolamento-art. 29)
 
                               Art. 29 
               Certificazioni e Supplemento al diploma 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11,  comma  8  del  Decreto  Ministeriale  22
ottobre 2004, n. 270, l'Universita'  rilascia,  come  Supplemento  al
Diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo
i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali
indicazioni relative al curriculum specifico seguito  dallo  studente
per conseguire il titolo. 
  2. Il Supplemento  al  diploma  e'  predisposto  secondo  modalita'
proposte dalla Facolta' interessata ed  approvate  dal  Consiglio  di
Facolta'. 
  3. Secondo le modalita' di  cui  ai  comma  1  e  2,  l'Universita'
rilascia certificazione relativa alla carriera  parziale  documentata
dello studente in corso di studi, previo riconoscimento  degli  esami
fino  ad  allora  sostenuti  con  esito  positivo   e   dei   crediti
corrispondenti. 
  4.   Gli   uffici   di   segreteria   rilasciano    certificazioni,
attestazioni,  copie  ed  altri  documenti  relativi  alla   carriera
scolastica dello studente,  previa  verifica  della  regolarita'  del
pagamento delle tasse e contributi universitari.