Art. 29 Certificazioni e Supplemento al diploma 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'Universita' rilascia, come Supplemento al Diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 2. Il Supplemento al diploma e' predisposto secondo modalita' proposte dalla Facolta' interessata ed approvate dal Consiglio di Facolta'. 3. Secondo le modalita' di cui ai comma 1 e 2, l'Universita' rilascia certificazione relativa alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti corrispondenti. 4. Gli uffici di segreteria rilasciano certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera scolastica dello studente, previa verifica della regolarita' del pagamento delle tasse e contributi universitari.