(Regolamento-art. 30)
 
                               Art. 30 
           Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica 
 
  1. L'offerta didattica dell'Universita' e' pubblica:  l'Universita'
utilizza forme e strumenti che  ne  consentono  la  promozione  e  la
diffusione  della  conoscenza  relativa  all'offerta  didattica,   ai
procedimenti organizzativi ed alle decisioni  assunte  in  merito  al
calendario delle attivita' didattiche e degli esami,  agli  orari  di
ricevimento dei docenti e dei ricercatori. 
  2. I contenuti, gli orari e  le  scadenze  di  tutte  le  attivita'
didattiche organizzate dalle Facolta', come gli orari di  ricevimento
dei  docenti  e  dei  ricercatori,  il  calendario  didattico  ed  il
calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica  e
quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici
dai Presidi con strumenti telematici e/o altri che si  riterranno  di
volta in volta opportuni. 
  3. Per ogni attivita'  didattica  offerta  dall'Ateneo  viene  resa
pubblica la struttura o la persona che ne assume  la  responsabilita'
organizzativa.