Art. 30 Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica 1. L'offerta didattica dell'Universita' e' pubblica: l'Universita' utilizza forme e strumenti che ne consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi ed alle decisioni assunte in merito al calendario delle attivita' didattiche e degli esami, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori. 2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attivita' didattiche organizzate dalle Facolta', come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico ed il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi con strumenti telematici e/o altri che si riterranno di volta in volta opportuni. 3. Per ogni attivita' didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilita' organizzativa.