Art. 31 Valutazione della qualita' delle attivita' svolte 1. L'Universita' e' tenuta ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attivita' formative e dei relativi servizi. I corsi di studio sono conseguentemente impegnati a somministrare e raccogliere i questionari contenenti il parere degli studenti sull'attivita' dei docenti, sulla preparazione ricevuta, sulla dotazione e il grado di fruizione di strutture e laboratori, sull'efficacia dell'organizzazione e sui servizi ricevuti. Tale forma di valutazione della qualita' deve essere acquisita per la totalita' degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio. Ogni corso di studio deve inoltre avviare ulteriori attivita' di autovalutazione volte a rilevare i propri punti di forza e di debolezza e a individuare azioni da intraprendere per introdurre correttivi e miglioramenti alla luce di carenze ed inconvenienti eventualmente riscontrati. I rapporti di autovalutazione predisposti dai corsi di studio sono oggetto di analisi periodiche da parte dei Consigli di Corso di studio e dei Consigli di Facolta' competenti e del Nucleo di valutazione.