(Regolamento-art. 31)
 
                               Art. 31 
          Valutazione della qualita' delle attivita' svolte 
 
  1. L'Universita' e' tenuta ad attivare e  sviluppare  le  procedure
per misurare i risultati qualitativi delle attivita' formative e  dei
relativi servizi. 
  I corsi di studio sono conseguentemente impegnati a somministrare e
raccogliere  i  questionari  contenenti  il  parere  degli   studenti
sull'attivita'  dei  docenti,  sulla  preparazione  ricevuta,   sulla
dotazione  e  il  grado  di  fruizione  di  strutture  e  laboratori,
sull'efficacia dell'organizzazione e sui servizi ricevuti. Tale forma
di valutazione della qualita' deve essere acquisita per la  totalita'
degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio. 
  Ogni corso di studio deve inoltre avviare  ulteriori  attivita'  di
autovalutazione volte a  rilevare  i  propri  punti  di  forza  e  di
debolezza e a individuare  azioni  da  intraprendere  per  introdurre
correttivi e miglioramenti alla  luce  di  carenze  ed  inconvenienti
eventualmente riscontrati. 
  I rapporti di autovalutazione predisposti dai corsi di studio  sono
oggetto di analisi periodiche da  parte  dei  Consigli  di  Corso  di
studio e  dei  Consigli  di  Facolta'  competenti  e  del  Nucleo  di
valutazione.