(Regolamento-art. 32)
 
                               Art. 32 
 Mobilita' studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero 
 
  1. Gli studenti possono svolgere  parte  dei  propri  studi  presso
Universita' estere. A tal  fine  possono  essere  stipulati  appositi
accordi tra universita'. 
  2. Le  opportunita'  di  studio  all'estero  sono  rese  note  agli
studenti attraverso idonee forme di pubblicita'. 
  3. Qualora siano disponibili borse di studio o  altre  agevolazioni
previste dagli accordi  di  scambio,  le  modalita'  di  assegnazione
vengono stabilite in appositi bandi. 
  4. Nella definizione dei progetti di attivita' formative da seguire
all'estero in sostituzione di alcune  delle  attivita'  previste  dal
Corso di Studio di  appartenenza  si  avra'  cura  di  perseguire  la
coerenza dell'intero piano di studio  all'estero  con  gli  obiettivi
formativi del corso  di  studio  di  appartenenza  piuttosto  che  la
perfetta  corrispondenza  dei  contenuti  tra  le  singole  attivita'
formative. La valutazione della  coerenza  dei  programmi  di  studio
all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di  Studio,  nonche'
il suo riconoscimento  in  termini  di  CFU  spettano  al  competente
Consiglio del corso di studio.