(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5 
                     Corsi di Laurea Magistrale 
 
  1. La laurea magistrale e'  conseguita  al  termine  del  corso  di
laurea magistrale. A  coloro  che  conseguono  la  laurea  magistrale
compete la qualifica accademica di dottore magistrale. 
  2. I corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di  fornire  agli
studenti una  formazione  di  livello  avanzato  per  l'esercizio  di
attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 
  3. La durata normale dei corsi di laurea magistrale e' di due anni. 
  4. I  corsi  di  laurea  magistrale  aventi  gli  stessi  obiettivi
formativi  qualificanti  e   le   conseguenti   attivita'   formative
indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti  i  titoli
di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno  identico  valore
legale. 
  5. I diversi corsi  di  laurea  magistrale  afferenti  alla  stessa
classe   devono   differenziarsi   per   almeno   30   crediti.    La
differenziazione e' calcolata come somma dei  valori  assoluti  delle
differenze dei crediti per ciascun settore  scientifico-disciplinare.
Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in  curricula,  la
predetta  differenziazione  deve   essere   garantita   tra   ciascun
curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro. 
  6. L'Universita' puo'  istituire  un  corso  di  laurea  magistrale
nell'ambito di due diverse classi, qualora  il  relativo  ordinamento
soddisfi i requisiti di entrambe le classi. 
  7. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al  momento
dell'immatricolazione la classe entro  cui  intendono  conseguire  il
titolo di studio, fermo  restando  che  possono  modificare  le  loro
scelte,   purche'   queste   diventino    definitive    al    momento
dell'iscrizione al secondo anno. 
  8. Per conseguire la laurea magistrale,  fatti  salvi  i  corsi  di
studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in  materia,
lo studente, comunque gia' in possesso di laurea, deve aver  maturato
120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso  di
studio cui e' iscritto,  indipendentemente  dal  numero  di  anni  di
iscrizione all'Universita'. 
  9. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico  i  corsi
di studio per  i  quali  nell'ambito  dell'Unione  europea  non  sono
previsti titoli universitari di primo livello,  nonche'  i  corsi  di
studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. 
  10. Ai corsi a ciclo unico si  accede  con  il  diploma  di  scuola
secondaria superiore. La loro durata normale e' di cinque o sei anni. 
  11. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo
studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata
del  corso,  indipendentemente  dal  numero  di  anni  di  iscrizione
all'Universita'. 
  12. Per il conseguimento della laurea  magistrale  e'  prevista  la
presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo  studente
sotto la guida di un relatore. 
  13.  Sulla  base  di  apposite  convenzioni,   l'universita'   puo'
rilasciare titoli anche congiuntamente con altri  atenei  italiani  o
stranieri