Art. 6 Corsi di specializzazione 1. Il diploma di specializzazione e' conseguito al termine del corso di specializzazione. 2. Il corso di specializzazione puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea ed ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali. 3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Universita' sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformita' alle classi cui afferiscono i singoli corsi. 4. L'organizzazione e l'attivita' didattica dei Corsi di specializzazione e' disciplinata da apposito Regolamento.