(Regolamento-art. 6)
 
                               Art. 6 
                      Corsi di specializzazione 
 
  1. Il diploma di specializzazione  e'  conseguito  al  termine  del
corso di specializzazione. 
  2.   Il   corso   di   specializzazione   puo'   essere   istituito
esclusivamente in applicazione di specifiche  norme  di  legge  o  di
direttive dell'Unione europea  ed  ha  l'obiettivo  di  fornire  allo
studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste  nell'esercizio
di particolari attivita' professionali. 
  3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere
in possesso almeno della laurea, ovvero di  altro  titolo  di  studio
conseguito all'estero riconosciuto idoneo. 
  Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di  specializzazione
istituiti e attivati  dall'Universita'  sono  indicati  nei  relativi
ordinamenti didattici,  formulati  in  conformita'  alle  classi  cui
afferiscono i singoli corsi. 
  4.  L'organizzazione  e  l'attivita'   didattica   dei   Corsi   di
specializzazione e' disciplinata da apposito Regolamento.