(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8 
               Master universitari di I° e II° livello 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma  15,  della  legge  14  gennaio
1999,n.  4,  l'Ateneo  puo'   attivare   Corsi   di   perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente,  successivi
al  conseguimento  della  Laurea  o  della  Laurea  Magistrale,  alla
conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di  primo
e secondo livello. 
  2. Per conseguire il Master universitario lo  studente  deve  avere
acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti  per  conseguire
la Laurea o la Laurea Magistrale.  La  durata  minima  dei  Corsi  di
Master universitario e' di almeno un anno. 
  3. Le procedure per l'attivazione dei  master  e  le  modalita'  di
svolgimento delle relative  attivita'  formative  sono  stabilite  da
apposito Regolamento. 
  4. L'Ateneo puo' istituire, in  base  ad  accordi  di  cooperazione
universitaria nazionale o internazionale, Corsi di  Master  congiunti
di primo e di secondo livello. 
  5.  I  Corsi  di  Master  universitario  possono  essere   attivati
dall'Ateneo anche in collaborazione  con  Enti  esterni,  pubblici  o
privati, italiani o stranieri.