Art. 8 Master universitari di I° e II° livello 1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999,n. 4, l'Ateneo puo' attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello. 2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi di Master universitario e' di almeno un anno. 3. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalita' di svolgimento delle relative attivita' formative sono stabilite da apposito Regolamento. 4. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello. 5. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri.