Art. 2 
 
  La vendita  e'  subordinata  all'esito  della  verifica  e/o  delle
autorizzazioni da parte  del  Ministero  dei  beni,  delle  attivita'
culturali e del turismo di cui al decreto legislativo  n.  42/2004  e
all'osservanza  delle  eventuali  prescrizioni   dettate   da   detto
Ministero.