LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai  documenti  contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2340 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 dicembre 2016 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per
i prodotti d'investimento al dettaglio e  assicurativi  preassemblati
per quanto riguarda la data di applicazione; 
  Visto il  regolamento  delegato  (UE)  2017/653  della  Commissione
dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE)  n.  1286/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai  documenti  contenenti
le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al  dettaglio  e
assicurativi   preassemblati    stabilendo    norme    tecniche    di
regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il  contenuto,
il riesame e la revisione dei documenti  contenenti  le  informazioni
chiave e le  condizioni  per  adempiere  l'obbligo  di  fornire  tali
documenti; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  concernente  le  «Linee
guida  sull'applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014   del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai  documenti  contenenti
le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati»; 
  Visto il decreto legislativo  del  14  novembre  2016,  n.  224  di
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai  documenti  contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4-sexies,  comma  5,   del   TUF,
introdotto dal decreto legislativo n. 224/2016, il quale dispone  che
«La Consob,  sentita  l'IVASS,  adotta  con  proprio  regolamento  le
disposizioni attuative del comma  2,  stabilendo  in  ogni  caso  una
disciplina delle modalita' di assolvimento degli obblighi di notifica
preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui  al
comma 2, lettera c) e all'art. 4-decies,  in  conformita'  agli  atti
delegati e alle norme tecniche  di  regolamentazione  adottate  dalla
Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014»; 
  Vista la legge 25 ottobre  2017,  n.  163,  recante  la  delega  al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione  di
altri  atti  dell'Unione  europea  (Legge  di   delegazione   europea
2016-2017); 
  Visto, in particolare, l'art. 5 della legge di delegazione  europea
2016-2017 che,  nel  dettare  i  principi  e  criteri  direttivi  per
l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa,
al comma 1, lettera b),  n.  2,  ha  confermato  l'attribuzione  alla
Consob dei poteri relativi ai documenti  contenenti  le  informazioni
chiave per i prodotti di investimento  al  dettaglio  e  assicurativi
preassemblati; 
  Visto il regolamento della Consob adottato con  delibera  n.  11971
del 14 maggio 1999 concernente  la  disciplina  degli  emittenti  (di
seguito, «Regolamento emittenti») e le successive modificazioni; 
  Considerato  che  la  disciplina  sui  prodotti  d'investimento  al
dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs) che si introduce  nel
Regolamento  emittenti  con  la  presente   delibera   non   presenta
significativi profili di innovazione,  non  discostandosi  da  quanto
previsto in tema  di  PRIIPs  dal  TUF,  ne'  risulta  imporre  oneri
ulteriori rispetto a  quelli  direttamente  discendenti  dalla  fonte
primaria di riferimento; 
  Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, secondo  alinea,
del regolamento adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016,  di
non  procedere  a  una  consultazione  pubblica   del   mercato   con
riferimento alla suddetta disciplina in ragione della  tempistica  di
applicazione  della  medesima,  in  connessione  con   la   data   di
applicabilita' del regolamento (UE) n. 1286/2014  e  del  regolamento
delegato (UE) 2017/653, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
  Sentita l'IVASS in ordine alle modifiche contenute nell'art. 1,  da
apportare al regolamento emittenti ai sensi dell'art. 4-sexies, comma
5, del TUF; 
  Considerato, inoltre, che e' necessario modificare le  disposizioni
contenute nel regolamento concernente la disciplina degli  emittenti,
al fine di  allineare  le  relative  previsioni  a  quanto  stabilito
dall'art. 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del  regolamento  (UE)
1129/2017,  relativo  al  prospetto  informativo  da  predisporre   e
pubblicare per l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione
di titoli in mercati regolamentati nell'Unione europea; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche in materia di PRIIPs al regolamento adottato  con  delibera
  n. 11971  del  14  maggio  1999  concernente  la  disciplina  degli
  emittenti. 
 
  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive  modificazioni,  e'
modificato come segue: 
    - nella Parte II, Titolo I, dopo  il  Capo  IV,  e'  aggiunto  il
seguente Capo IV-bis: 
 
                            «Capo IV-bis 
                  Disposizioni riguardanti i PRIIPs 
 
  Art. 34-bis.1 (Definizioni). - 1. Nel presente  Capo  si  intendono
per: 
    a) "regolamento delegato (UE) 2017/653": il regolamento  delegato
della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il  regolamento  (UE)
n. 1286/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai
documenti  contenenti  le  informazioni   chiave   per   i   prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi  preassemblati  stabilendo
norme  tecniche  di   regolamentazione   per   quanto   riguarda   la
presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei  documenti
contenenti le informazioni  chiave  e  le  condizioni  per  adempiere
l'obbligo di fornire tali documenti; 
    b) "KID": il documento contenente le informazioni  chiave  per  i
prodotti d'investimento al  dettaglio  e  assicurativi  preassemblati
previsto dall'art. 4-decies del Testo unico. 
  2. Ai fini del presente Capo valgono le definizioni  contenute  nel
Testo unico e  nel  regolamento  (UE)  n.  1286/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014  relativo  ai  documenti
contenenti le informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al
dettaglio e assicurativi preassemblati. 
  Art. 34-bis.2 (Notifica  del  KID).  -  1.  L'obbligo  di  notifica
previsto dall'art. 4-decies, commi 1 e 2, del Testo unico si  intende
assolto con il deposito presso la Consob del  KID  o  della  versione
rivista dello stesso secondo modalita' specificate dalla  Consob  con
istruzioni operative. 
  2. L'obbligo di notifica previsto dall'art. 4-decies, comma 1,  del
Testo unico e' assolto almeno il giorno precedente la data  di  avvio
della commercializzazione del  prodotto  dall'ideatore  del  PRIIP  o
dalla persona che  vende  il  PRIP  o  distribuisce  il  prodotto  di
investimento  assicurativo,  secondo  gli  specifici  accordi  tra  i
medesimi intercorsi. 
  3. Gli accordi intervenuti ai sensi del comma 2, circa il  soggetto
tenuto alla notifica del KID alla Consob, non esonerano in ogni  caso
colui che per primo avvia la commercializzazione  da  responsabilita'
per inadempimento di tale obbligo. 
  4. Nei casi in cui sia la persona che vende il PRIP o  distribuisce
il prodotto di investimento assicurativo a effettuare la notifica del
KID, essa stessa ne da' tempestiva notizia all'ideatore. 
  5. L'obbligo di notifica previsto dall'art. 4-decies, comma 2,  del
Testo  unico  e'  assolto  dall'ideatore  del  PRIIP  al  piu'  tardi
contestualmente alla pubblicazione sul proprio  sito  internet  della
versione rivista del  KID  ai  sensi  dell'art.  16  del  regolamento
delegato (UE) 2017/653.».