Art. 4 
 
 
       Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 
 
  1.  Nella  misura  necessaria   ad   assicurare   la   comprensione
dell'attivita' del gruppo, del suo andamento, dei  suoi  risultati  e
dell'impatto dalla  stessa  prodotta,  la  dichiarazione  consolidata
comprende i dati della societa'  madre,  delle  sue  societa'  figlie
consolidate integralmente e copre i temi di cui all'articolo 3, comma
1. 
  2.  Si  applicano  integralmente,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui all'articolo 3. 
  3. Per le societa' madri che adempiano agli obblighi  del  presente
articolo presentando la dichiarazione consolidata  di  carattere  non
finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo  5,
comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui comma
1-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
136, e di cui all' articolo 100, comma 1-bis, del decreto legislativo
7  settembre  2005,   n.   209,   limitatamente   all'analisi   delle
informazioni di carattere non finanziario. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 40 del decreto  legislativo  9
          aprile 1991, n. 127 citato nelle note all'articolo 1, cosi'
          recita: 
              «Art. 40 (Relazione sulla gestione). - 1.  Il  bilancio
          consolidato deve essere corredato da  una  relazione  degli
          amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
          esauriente  della  situazione  dell'insieme  delle  imprese
          incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
          della gestione nel suo insieme  e  nei  vari  settori,  con
          particolare  riguardo  ai   costi,   ai   ricavi   e   agli
          investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi
          e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono
          esposte. 
              1-bis. L'analisi di cui al  comma  1  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
          imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene,  nella
          misura  necessaria  alla  comprensione   della   situazione
          dell'insieme delle imprese  incluse  nel  consolidamento  e
          dell'andamento e del risultato  della  loro  gestione,  gli
          indicatori di risultato finanziari e, se del  caso,  quelli
          non finanziari pertinenti alle attivita'  specifiche  delle
          imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente  e
          al   personale.   L'analisi   contiene,   ove    opportuno,
          riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato
          e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
              2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
                a) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
                b); 
                c) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
                d) il numero e il  valore  nominale  delle  azioni  o
          quote dell'impresa controllante  possedute  da  essa  o  da
          imprese controllate,  anche  per  il  tramite  di  societa'
          fiduciarie o  per  interposta  persona,  con  l'indicazione
          della quota di capitale corrispondente. 
                d-bis) in relazione all'uso da  parte  delle  imprese
          incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari  e
          se  rilevanti   per   la   valutazione   della   situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato   economico
          dell'esercizio complessivi: 
                  1) gli obiettivi e le politiche  delle  imprese  in
          materia di gestione del rischio  finanziario,  comprese  le
          loro  politiche  di  copertura  per   ciascuna   principale
          categoria di operazioni previste; 
                  2)  l'esposizione  delle  imprese  al  rischio   di
          prezzo, al rischio di credito, al rischio di  liquidita'  e
          al rischio di variazione dei flussi finanziari. 
              2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
          cui all'articolo 2428  del  codice  civile  possono  essere
          presentate in un unico documento, dando  maggiore  rilievo,
          ove opportuno, alle questioni che  sono  rilevanti  per  il
          complesso delle imprese incluse  nel  consolidamento.  (VII
          Direttiva, art. 36).». 
              Per il testo dell'articolo 41 del  decreto  legislativo
          18 agosto 2015, n. 136 si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Il testo dell'articolo 100 del decreto legislativo  7
          settembre 2005, n. 209 citato nelle  note  all'articolo  3,
          cosi' recita: 
              «Art. 100. (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
          consolidato deve essere corredato da  una  relazione  degli
          amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
          esauriente  della  situazione  dell'insieme  delle  imprese
          incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
          della gestione nel suo insieme  e  nei  vari  settori,  con
          particolare  riguardo  ai   costi,   ai   ricavi   e   agli
          investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi
          e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono
          esposte. Dalla relazione risultano: 
                a) le attivita' di ricerca e di sviluppo  e  i  nuovi
          prodotti immessi sul mercato; 
                b) il numero e il  valore  nominale  delle  azioni  o
          quote dell'impresa controllante  possedute  da  essa  o  da
          imprese controllate,  anche  per  il  tramite  di  societa'
          fiduciarie o  per  interposta  persona,  con  l'indicazione
          della quota di capitale corrispondente; 
                c)  l'evoluzione  prevedibile  della  gestione,   con
          particolare  riguardo   allo   sviluppo   del   portafoglio
          assicurativo, all'andamento dei sinistri e  alle  eventuali
          modifiche, se significative, delle forme riassicurative; 
                d) i fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la  data  di
          riferimento del bilancio consolidato; 
                d-bis) gli obiettivi e le politiche di  gestione  del
          rischio  finanziario  e  la  politica  di   copertura   per
          principali categorie di operazioni coperte e  l'esposizione
          delle imprese  incluse  nel  consolidamento  ai  rischi  di
          prezzo, di credito,  di  liquidita'  e  di  variazione  dei
          flussi. 
              1-bis. L'analisi di cui al  comma  1  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
          imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura
          necessaria alla comprensione della situazione  dell'insieme
          delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e
          del  risultato  della  loro  gestione,  gli  indicatori  di
          risultato finanziari e, se del caso, quelli non  finanziari
          pertinenti  alle  attivita'   specifiche   delle   imprese,
          comprese  le  informazioni  attinenti  all'ambiente  e   al
          personale. L'analisi contiene, ove  opportuno,  riferimenti
          agli  importi  riportati   nel   bilancio   consolidato   e
          chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
              1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
          cui all'articolo 94 possono essere presentate in  un  unico
          documento, dando  maggiore  rilievo,  ove  opportuno,  alle
          questioni  che  sono  rilevanti  per  il  complesso   delle
          societa' incluse nel consolidamento.».