Art. 7 
 
              Verifica dei requisiti e delle capacita' 
     ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento 
 
  1. I dati relativi alle informazioni  di  cui  all'articolo  6  del
presente decreto, inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono
nella  banca  dati  nazionale  degli  operatori  economici   e   sono
utilizzate per la verifica dei requisiti e  delle  capacita'  di  cui
all'articolo 83, del codice, possedute dalla societa' ai  fini  della
partecipazione  alle  gare  per  gli  affidamenti   di   servizi   di
architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del
codice. 
  2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della
struttura organizzativa relativa alla procedura  di  affidamento  dei
servizi di architettura e ingegneria. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'art.  83,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
              «Art.   83.   (Criteri   di   selezione   e    soccorso
          istruttorio).  -  1.  I  criteri  di  selezione  riguardano
          esclusivamente: 
                a) i requisiti di idoneita' professionale; 
                b) la capacita' economica e finanziaria; 
                c) le capacita' tecniche e professionali. 
              2. I requisiti e le capacita' di cui al  comma  1  sono
          attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
          presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
          di potenziali partecipanti, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e rotazione. Per  i  lavori,  con  linee  guida
          dell'ANAC adottate entro un anno dalla data di  entrata  in
          vigore del presente codice, previo parere delle  competenti
          Commissioni parlamentari, sono disciplinati,  nel  rispetto
          dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di
          favorire l'accesso da  parte  delle  microimprese  e  delle
          piccole e medie imprese, il sistema  di  qualificazione,  i
          casi e le  modalita'  di  avvalimento,  i  requisiti  e  le
          capacita' che  devono  essere  posseduti  dal  concorrente,
          anche in  riferimento  ai  consorzi  di  cui  all'art.  45,
          lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini  della
          dimostrazione del loro possesso di cui  all'allegato  XVII.
          Fino all'adozione di dette linee guida, si  applica  l'art.
          216, comma 14. 
              3. Ai fini della sussistenza dei requisiti  di  cui  al
          comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se  cittadini
          italiani o di  altro  Stato  membro  residenti  in  Italia,
          devono  essere  iscritti  nel  registro  della  camera   di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
          presso i competenti ordini professionali. Al  cittadino  di
          altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
          prova dell'iscrizione, secondo le modalita'  vigenti  nello
          Stato di residenza, in uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
          giurata o secondo le modalita' vigenti nello  Stato  membro
          nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione,  sotto
          la propria responsabilita', che il certificato prodotto  e'
          stato  rilasciato  da  uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente.  Nelle
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          servizi, se i candidati o gli offerenti  devono  essere  in
          possesso   di   una   particolare   autorizzazione   ovvero
          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter
          prestare  nel  proprio  Paese  d'origine   i   servizi   in
          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di
          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero
          l'appartenenza all'organizzazione. 
              4. Per gli appalti di  servizi  e  forniture,  ai  fini
          della verifica del possesso dei requisiti di cui  al  comma
          1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel  bando  di  gara,
          possono richiedere: 
                a) che gli operatori economici abbiano  un  fatturato
          minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo  nel
          settore di attivita' oggetto dell'appalto; 
                b)   che   gli   operatori    economici    forniscano
          informazioni riguardo ai loro conti annuali che  evidenzino
          in particolare i rapporti tra attivita' e passivita'; 
                c) un  livello  adeguato  di  copertura  assicurativa
          contro i rischi professionali. 
              5. Il fatturato minimo annuo  richiesto  ai  sensi  del
          comma 4, lettera a) non puo' comunque  superare  il  doppio
          del  valore  stimato  dell'appalto,  salvo  in  circostanze
          adeguatamente  motivate  relative   ai   rischi   specifici
          connessi alla natura dei servizi e  forniture,  oggetto  di
          affidamento.  La  stazione  appaltante,  ove  richieda   un
          fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei  documenti
          di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
          si applica per ogni singolo lotto.  Tuttavia,  le  stazioni
          appaltanti possono fissare il fatturato  minimo  annuo  che
          gli operatori economici  devono  avere  con  riferimento  a
          gruppi di lotti nel caso in  cui  all'aggiudicatario  siano
          aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente.  Se
          gli appalti basati  su  un  accordo  quadro  devono  essere
          aggiudicati in  seguito  alla  riapertura  della  gara,  il
          requisito del fatturato  annuo  massimo  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma  e'  calcolato  sulla  base  del
          valore massimo atteso dei contratti specifici  che  saranno
          eseguiti  contemporaneamente,  se  conosciuto,   altrimenti
          sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
          di sistemi  dinamici  di  acquisizione,  il  requisito  del
          fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del  valore
          massimo  atteso  degli  appalti  specifici  da  aggiudicare
          nell'ambito di tale sistema. 
              6. Per gli  appalti  di  servizi  e  forniture  ,per  i
          criteri di selezione di cui al  comma  1,  lettera  c),  le
          stazioni  appaltanti  possono  richiedere   requisiti   per
          garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
          umane e tecniche e  l'esperienza  necessarie  per  eseguire
          l'appalto con  un  adeguato  standard  di  qualita'.  Nelle
          procedure,  d'appalto  per  forniture  che  necessitano  di
          lavori di posa in  opera  o  di  installazione,  servizi  o
          lavori,  la   capacita'   professionale   degli   operatori
          economici  di  fornire   tali   servizi   o   di   eseguire
          l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
          loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
          informazioni  richieste  non  possono  eccedere   l'oggetto
          dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
          dell'esigenza  di  protezione   dei   segreti   tecnici   e
          commerciali. 
              7. Fermo restando il sistema di qualificazione  di  cui
          all'art. 84 nonche' quanto previsto  in  materia  di  prova
          documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione  dei
          requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita,  a
          seconda della natura, della quantita' o  dell'importanza  e
          dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi
          di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5. 
              8. Le stazioni appaltanti  indicano  le  condizioni  di
          partecipazione richieste, che possono essere espresse  come
          livelli minimi di  capacita',  congiuntamente  agli  idonei
          mezzi  di  prova,  nel  bando  di  gara  o  nell'invito   a
          confermare interesse ed effettuano la  verifica  formale  e
          sostanziale delle capacita' realizzative, delle  competenze
          tecniche e professionali, ivi comprese  le  risorse  umane,
          organiche    all'impresa,    nonche'    delle     attivita'
          effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non
          possono  contenere  ulteriori  prescrizioni   a   pena   di
          esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e
          da altre disposizioni di legge vigenti. Dette  prescrizioni
          sono comunque nulle. 
              9. Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della
          domanda possono essere sanate attraverso  la  procedura  di
          soccorso  istruttorio  di  cui  al   presente   comma.   In
          particolare, la  mancanza,  l'incompletezza  e  ogni  altra
          irregolarita' essenziale degli elementi e del documento  di
          gara unico europeo di cui all'art. 85,  con  esclusione  di
          quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica,  obbliga
          il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
          della  stazione  appaltante,  della   sanzione   pecuniaria
          stabilita dal  bando  di  gara,  in  misura  non  inferiore
          all'uno per mille e non superiore  all'uno  per  cento  del
          valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In
          tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente  un
          termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano  rese,
          integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,
          indicandone  il  contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono
          rendere,  da  presentare   contestualmente   al   documento
          comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena  di
          esclusione. La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di
          regolarizzazione. Nei casi di irregolarita' formali, ovvero
          di  mancanza   o   incompletezza   di   dichiarazioni   non
          essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque  la
          regolarizzazione  con  la  procedura  di  cui  al   periodo
          precedente, ma non applica  alcuna  sanzione.  In  caso  di
          inutile  decorso  del  termine  di   regolarizzazione,   il
          concorrente   e'   escluso   dalla   gara.    Costituiscono
          irregolarita' essenziali  non  sanabili  le  carenze  della
          documentazione  che  non  consentono  l'individuazione  del
          contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
              10.  E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  ne  cura   la
          gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
          penalita' e premialita', da applicarsi ai soli  fini  della
          qualificazione delle  imprese,  per  il  quale  l'Autorita'
          rilascia apposita certificazione. Il  suddetto  sistema  e'
          connesso a requisiti reputazionali valutati sulla  base  di
          indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e  misurabili,
          nonche' sulla base di accertamenti definitivi che esprimono
          la capacita' strutturale e di  affidabilita'  dell'impresa.
          L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i  criteri  di
          valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di  rilascio
          della  relativa  certificazione,   mediante   linee   guida
          adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  codice.  Rientra  nell'ambito  dell'attivita'  di
          gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di
          ANAC di misure sanzionatorie  amministrative  nei  casi  di
          omessa o  tardiva  denuncia  obbligatoria  delle  richieste
          estorsive e corruttive da parte delle imprese  titolari  di
          contratti pubblici, comprese le imprese  subappaltatrici  e
          le imprese fornitrici di  materiali,  opere  e  servizi.  I
          requisiti reputazionali alla base del rating di impresa  di
          cui al presente comma tengono conto,  in  particolare,  del
          rating di legalita' rilevato  dall'ANAC  in  collaborazione
          con l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, ai
          sensi  dell'art.  213,  comma  7,  nonche'  dei  precedenti
          comportamentali dell'impresa, con riferimento  al  rispetto
          dei  tempi  e  dei  costi  nell'esecuzione  dei  contratti,
          all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione
          alle procedure di  gara  che  in  fase  di  esecuzione  del
          contratto.  Tengono  conto   altresi'   della   regolarita'
          contributiva, ivi compresi i versamenti alle  Casse  edili,
          valutata con riferimento ai tre anni precedenti.». 
              - Si riporta l'art. 81, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 81. (Documentazione di gara). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dagli articoli 85 e 88,  la  documentazione
          comprovante  il  possesso  dei   requisiti   di   carattere
          generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,
          per  la  partecipazione  alle  procedure  disciplinate  dal
          presente codice e' acquisita esclusivamente  attraverso  la
          Banca  dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  denominata  Banca  dati
          nazionale degli operatori economici. 
              (Omissis).».