(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2016, N. 237 
 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, lettera a), dopo le parole:  «Regolamento  (UE)  n.
575/2013» sono inserite le seguenti: «del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013»; 
      al comma 3, dopo le parole: «puo' essere concessa» e'  inserita
la seguente: «anche». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al punto (ii)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al numero 2)»; 
      al comma 2, alinea, le parole:  «numero  ii)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «numero 2),»; 
      al  comma  5,  le  parole:  «comma  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3». 
    All'articolo 7: 
      al comma 5, le parole:  «Nel  caso  previsto  dall'articolo  4,
comma  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Nei   casi   previsti
dall'articolo 4, commi 2 e 3» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Non e' in ogni caso richiesta la presentazione del piano di
ristrutturazione quando le passivita' garantite sono rimborsate entro
due mesi dalla concessione della garanzia.»; 
      il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Nei casi previsti  dall'articolo  4,  commi  2  e  3,  la
garanzia puo' essere concessa, in deroga al limite minimo  di  durata
di tre mesi  previsto  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  su
strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi». 
    All'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Le  somme  corrisposte  dal  Tesoro  agli  istituti  di
credito per onorare la garanzia prevista dal  presente  decreto  sono
vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori della
banca a diverso titolo». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, dopo le parole: «Commissione europea» sono inserite
le seguenti: «e alle Camere»; 
      la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Relazioni  alla
Commissione europea e alle Camere». 
    All'articolo  10,  comma  1,  dopo  le  parole:  «erogazione   di
liquidita' di emergenza» e' inserita la seguente: «-ELA». 
    All'articolo  12,  comma  1,  le  parole:  «sono  adottate»  sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere adottate». 
    All'articolo 15, comma 3, le parole: «due anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tre anni». 
    All'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Fermi  restando  i  poteri  dell'Autorita'  competente,  la
sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita' alla decisione
della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il
quadro normativo dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di  Stato
applicabile  alle  misure  di  ricapitalizzazione  delle  banche  nel
contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni: 
        a) revoca o sostituzione  dei  consiglieri  esecutivi  e  del
direttore generale dell'Emittente; 
        b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri  del
consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente». 
    All'articolo 18, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Ai fini delle  determinazioni  previste  dal  comma  2,  su
richiesta del Ministero e nel termine da esso  indicato,  l'Emittente
trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore
delle azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato,
il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari  degli  strumenti  e
prestiti indicati all'articolo 22, comma 2. Il valore delle azioni e'
calcolato da un soggetto in possesso dei  requisiti  di  indipendenza
previsti dall'articolo 15, comma 3, secondo i seguenti criteri: 
        a) nel caso in cui la banca non sia  quotata,  il  valore  e'
calcolato in base alla consistenza patrimoniale della societa',  alle
sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore  di
mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto  delle
perdite connesse a eventuali operazioni  straordinarie,  ivi  incluse
quelle di cessione di attivi,  da  perfezionare  in  connessione  con
l'intervento dello Stato di cui al presente Capo; 
        b) nel caso in cui la banca  sia  quotata,  il  valore  delle
azioni e' determinato in  base  all'andamento  delle  quotazioni  dei
trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata  dal  Ministero
avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto  di  cui
al comma 3; nel caso di  sospensione  della  quotazione  per  periodi
complessivamente  superiori  a  quindici  giorni   nel   periodo   di
riferimento, il valore delle azioni e' il minore  tra  il  prezzo  di
riferimento medio degli ultimi trenta giorni  di  mercato  nei  quali
l'azione e' stata negoziata  e  quello  determinato  ai  sensi  della
lettera a)». 
    All'articolo 19, comma 2: 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) gli  strumenti  oggetto  di  conversione  sono  stati
sottoscritti o acquistati prima del  1º  gennaio  2016;  in  caso  di
acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al  momento  in  cui  lo
strumento e' stato acquistato dal dante causa»; 
      la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) il prezzo per l'acquisto da  parte  del  Ministero  delle
azioni rivenienti  dall'applicazione  delle  misure  di  ripartizione
degli  oneri  e'  corrisposto   all'Emittente   in   relazione   alle
obbligazioni da  questo  assegnate  agli  azionisti;  il  prezzo  per
l'acquisto di dette azioni e' il minore  tra  quello  utilizzato  per
determinare il numero di azioni da attribuire in sede di  conversione
ai sensi  dell'articolo  22,  comma  5,  lettera  d),  e  quello  che
determina un corrispettivo  corrispondente  al  corrispettivo  pagato
dall'azionista per la sottoscrizione  o  l'acquisto  degli  strumenti
oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 22,  comma  2,  o,  nel
caso di acquisto a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante
causa»; 
      alla lettera e), le parole: «23, comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «22, comma 2». 
    All'articolo 21: 
      al comma 1, le parole: «31, comma 2, primo periodo,  del  Testo
unico bancario» sono sostituite dalle seguenti:  «31,  comma  1,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico  di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole:
"nella medesima provincia autonoma" sono inserite le seguenti: "e che
comunque  non  abbiano  piu'  di  due  sportelli  siti  in   province
limitrofe"». 
    All'articolo 22: 
      al comma 1, le parole: «dell'articolo 19» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 18»; 
      al comma 2: 
        all'alinea le parole: «secondo l'ordine di seguito  indicato»
sono sostituite dalle seguenti: «di seguito indicate»; 
        alla lettera a), le parole: «20,  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «19, comma 1»; 
        alla lettera b), le parole: «20,  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «19, comma 1»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
          «c-bis) quando necessario per assicurare l'efficacia  delle
misure di ripartizione degli oneri, il decreto  di  cui  all'articolo
18, comma 2, puo' disporre, in luogo della conversione, l'azzeramento
del valore nominale degli strumenti e prestiti di cui alle precedenti
lettere e l'attribuzione  di  azioni  ordinarie  di  nuova  emissione
computabili nel capitale primario di classe 1  dell'Emittente  aventi
le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1»; 
        dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          «2-bis.  I  maggiori   o   minori   valori   che   derivano
dall'applicazione  del  comma  2  alle  banche   emittenti   di   cui
all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, non  concorrono  alla
formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul  reddito
e alla determinazione del valore della produzione netta»; 
        il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
          «4. L'adozione delle misure previste dal comma 2  comporta,
altresi', l'inefficacia delle clausole contrattuali o di  altro  tipo
stipulate dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti
di capitale di  cui  allo  stesso  comma  2  e  relative  ai  diritti
patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la
piena computabilita' nel capitale primario di classe 1»; 
        al comma 5: 
          alla lettera d),  dopo  le  parole:  «nell'Allegato,»  sono
inserite le seguenti: «lettera A),»; 
          alla  lettera  e),  le  parole:  «all'articolo   16»   sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15»; 
          al comma 10, le parole: «all'articolo 19»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 18». 
    All'articolo 23: 
      al comma  2,  le  parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre anni»; 
      al comma 3, alinea,  la  parola:  «reale»  e'  soppressa  e  le
parole: «da essa emesse e indicate all'articolo 22,  comma  2,»  sono
sostituite dalle seguenti:  «oggetto  delle  misure  di  ripartizione
degli oneri ai sensi dell'articolo 22, comma 2,». 
    Al Capo II, dopo l'articolo 23 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 23-bis.  -  (Relazione  alle  Camere).  -1.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette  alle  Camere  una  relazione
quadrimestrale relativa alle istanze  presentate  e  agli  interventi
effettuati, nella  quale  sono  indicati  l'ammontare  delle  risorse
erogate e le finalita' di spesa, ai sensi del presente Capo. 
      2.  Nella  relazione  sono  indicate,  con   riferimento   agli
interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti  al
profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla  data  nella
quale sono stati concessi  i  finanziamenti,  dei  soggetti  nei  cui
confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza,  per
un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto». 
    All'articolo  24,  i  commi   3,   4   e   5   sono   rinumerati,
rispettivamente, come commi 2, 3 e 4. 
    Al Capo III, dopo l'articolo 24 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 24-bis. - (Disposizioni generali concernenti l'educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale) - 1. Le  disposizioni  del
presente articolo prevedono misure ed interventi intesi a  sviluppare
l'educazione  finanziaria,   assicurativa   e   previdenziale.   Tali
disposizioni assicurano l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita'
delle azioni dei soggetti pubblici e privati in  tema  di  educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono  l'importanza
dell'educazione  finanziaria  quale  strumento  per  la  tutela   del
consumatore e per un utilizzo piu' consapevole degli strumenti e  dei
servizi finanziari offerti dal mercato. 
      2. In conformita' con la definizione dell'Organizzazione per la
cooperazione  e  lo  sviluppo  economico   (OCSE),   per   educazione
finanziaria, assicurativa  e  previdenziale,  ai  fini  del  presente
articolo, si intende il  processo  attraverso  il  quale  le  persone
migliorano la  loro  comprensione  degli  strumenti  e  dei  prodotti
finanziari e sviluppano le competenze  necessarie  ad  acquisire  una
maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunita' finanziarie. 
      3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  adotta,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione  vigente,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, il programma per una "Strategia  nazionale  per
l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale". La Strategia
nazionale si conforma ai seguenti principi: 
        a) organizzare  in  modo  sistematico  il  coordinamento  dei
soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria,  dei  soggetti
privati gia' attivi nella  materia,  ovvero  di  quelli  che  saranno
attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano  continui
nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la
diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche,  e
definendo  le  modalita'  con  cui  le   iniziative   di   educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia
e  collegarsi  con  le  attivita'  proprie  del   sistema   nazionale
dell'istruzione; 
        b)  definire   le   politiche   nazionali   in   materia   di
comunicazione e di diffusione  di  informazioni  volte  a  promuovere
l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; 
        c) prevedere la possibilita' di stipulare convenzioni atte  a
promuovere interventi di formazione con associazioni  rappresentative
di  categorie  produttive,  ordini  professionali,  associazioni  dei
consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e universita',  anche
con la partecipazione degli enti territoriali. 
       4. Lo schema del programma di cui al comma 3 e' trasmesso alle
Camere  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che
sono  resi  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla   data   di
trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette  nuovamente  lo  schema  del  programma  alle
Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,
corredate  dei  necessari  elementi  integrativi  di  informazione  e
motivazione. I pareri definitivi  delle  Commissioni  competenti  per
materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta  giorni
dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale  termine   il
programma puo' comunque essere adottato. 
      5. Il Governo trasmette annualmente alle  Camere  entro  il  31
luglio una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  della  Strategia
nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.
La relazione puo' contenere le eventuali proposte di  modifica  e  di
aggiornamento del programma di cui al comma 3,  da  adottare  con  le
medesime procedure previste al comma 4. 
      6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui  al  comma
3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
dello   sviluppo   economico,   istituisce   il   Comitato   per   la
programmazione e  il  coordinamento  delle  attivita'  di  educazione
finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di
sensibilizzazione ed educazione finanziaria. 
      7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6  non  devono
derivare oneri a carico della finanza pubblica. 
      8. Il Comitato, composto da undici membri, e' presieduto da  un
direttore, nominato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  scelto  fra  personalita'  con  comprovate  competenze   ed
esperienza nel settore. I membri  diversi  dal  direttore,  anch'essi
scelti fra personalita' con comprovate competenze ed  esperienza  nel
settore, sono designati:  uno  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca  d'Italia,  uno
dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),  uno
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla
Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione  (COVIP),  uno   dal
Consiglio   nazionale   dei   consumatori   e   degli   utenti,   uno
dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico  dei  consulenti
finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonche' il direttore, durano
in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 
      9.  Il   Comitato   opera   attraverso   riunioni   periodiche,
prevedendo, ove necessario, la costituzione di  specifici  gruppi  di
ricerca cui possono partecipare accademici e esperti  nella  materia.
La partecipazione al Comitato non da' titolo ad  alcun  emolumento  o
compenso o gettone di presenza. 
      10.  Il  Comitato  ha  il  compito  di  individuare   obiettivi
misurabili, programmi e azioni da porre in  essere,  valorizzando  le
esperienze, le competenze  e  le  iniziative  maturate  dai  soggetti
attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione  tra  i
soggetti pubblici e privati. 
      11. Agli oneri derivanti  dalle  attivita'  del  Comitato,  nel
limite di un milione di euro annui a  decorrere  dall'anno  2017,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio». 
    All'articolo 26, comma 1, alinea, le  parole:  «24  maggio»  sono
sostituite dalle seguenti: «21 maggio». 
    Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 26-bis. - (Modifiche al decreto-legge n. 59 del 2016).  -
1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  3  maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  giugno
2016, n. 119, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ";  il
coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo  grado
in  possesso  dei  predetti  strumenti  finanziari,  a   seguito   di
trasferimento con atto tra vivi". 
      2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  giugno  2016,  n.
119, la lettera b) e' abrogata. 
      3. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  giugno  2016,  n.
119, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 maggio 2017"  e  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Il servizio di assistenza agli  investitori  nella
compilazione  e  nella  presentazione  dell'istanza   di   erogazione
dell'indennizzo  forfetario  e'  gratuito.  Le  banche  non   possono
richiedere,  all'investitore  che  faccia  domanda  di  presentazione
dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto
qualsiasi forma". 
      4. All'articolo 11 del decreto-legge  3  maggio  2016,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno  2016,  n.  119,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'opzione e' esercitata con efficacia a valere dal 1º  gennaio  2016
con il primo versamento di cui al comma 7, e' irrevocabile e comporta
l'applicazione  della  disciplina  di  cui  al  presente  articolo  a
decorrere  dall'esercizio  in  corso  al  31   dicembre   2016   fino
all'esercizio in  corso  al  31  dicembre  2030,  con  l'obbligo  del
pagamento di un canone annuo"; 
        b) al comma 2, la parola: "annualmente" e'  sostituita  dalle
seguenti: "per ciascun esercizio di applicazione della disciplina"  e
dopo le parole: "e le imposte versate"  sono  aggiunte  le  seguenti:
"come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente"; 
        c) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono  sostituiti
dal seguente: "Il versamento del canone  e'  effettuato  per  ciascun
esercizio entro il termine per il versamento a  saldo  delle  imposte
sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente;  per  il  primo
periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo,
il versamento e' invece effettuato, in ogni caso, entro il 31  luglio
2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435". 
      Art. 26-ter. - (Temporanea irrilevanza dei  limiti  di  cui  al
secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  84  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai fini del diritto alla
trasformazione delle attivita' per imposte anticipate). -  1.  Per  i
periodi  d'imposta  per  i  quali  trova  applicazione  il  comma   4
dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  132,  ai  fini  del
riporto delle perdite, per i soggetti  di  cui  all'articolo  33  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
non si applicano i limiti di cui  al  secondo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
alla quota  di  perdita  derivante  dalla  deduzione  dei  componenti
negativi  di  reddito  di  cui  al  comma  55  dell'articolo  2   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a  tali  fini  la
perdita si presume  prioritariamente  derivante  dalla  deduzione  di
detti componenti negativi. 
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in
14,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 10,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, in 21,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 29,7 milioni
di euro per l'anno 2020, in 25,3 milioni di euro per l'anno 2021,  in
21,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 19,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e in 5,5 milioni di euro per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante riduzione dello stanziamento del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero per 14,7 milioni di euro per l'anno 2017, per 10,9  milioni
di euro per l'anno 2018 e  per  29,7  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2019.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio». 
    All'articolo 27: 
      al comma 2, lettera c),  le  parole:  «per  l'anno  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017». 
      al comma 4, le parole:  «periodo  precedente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 3». 
    L'allegato e' sostituito dal seguente: 
 
                                                            «Allegato 
    

METODOLOGIE DI CALCOLO

In caso di applicazione della  misura di  ripartizione degli  oneri
prevista dall'articolo 22, comma 2

A) Numero di  azioni  attribuite  ai portatori  degli  strumenti di
capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2 e degli
altri strumenti e prestiti subordinati
Il numero di azioni ordinarie attribuite ai portatori degli strumenti
di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di classe 2
e degli altri strumenti e  prestiti  subordinati  (T2), in  caso di
conversione, e' determinato secondo le seguenti formule:

           VSAT1
NAZNSAT1 = -----
           PAZN

          VET2
NAZNET2 = ----
          PAZN


       NAZV * PAZV - (NAZV * PAZV + VCSAT1 + VCET2 + AUCAPMEF) * K
PAZN = -----------------------------------------------------------
                                NAZV
dove:
NAZNSAT1 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai  portatori di
strumenti AT1
NAZNET2 = numero nuove azioni ordinarie  assegnate  ai portatori di
strumenti T2
VSAT1 = valore degli strumenti AT1 da convertire determinato secondo
quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e  2, lettera
a), del decreto legge
VET2 = valore degli strumenti T2 da convertire  determinato secondo
quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e  2,lettera
a), del decreto legge
VCSAT1 = valore contabile degli strumenti AT1 da convertire fornito
dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera  c), del
decreto legge
VCET2 = valore contabile degli strumenti  T2 da  convertire fornito
dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera  c), del
decreto legge
AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero
PAZN = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione
NAZV  =  numero  delle  azioni  ordinarie  in   circolazione  prima
dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge
PAZV = valore  delle  azioni  ordinarie determinato  secondo quanto
previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c) e 18, comma 4
K = 15%
Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di
PAZN e' negativo, PAZN = 50%*PAZV


B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al
MInistero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le
seguenti formule:


          AUCAPMEF
NAZNMEF = --------
          PAZNMEF

PAZNMEF=PAZN*(1-W)

dove:
NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

PAZNMEF = prezzo delle azioni di nuova emissione sottoscritte dal
Ministero

W=25%

In caso di disapplicazione della misura di ripartizione degli oneri
prevista dall'articolo 22, comma 2 (cfr. articolo  22,  comma 7 del
decreto legge)

Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni  di  nuova emissione
attribuite al Ministero

  Il numero di azioni ordinarie  di  nuova emissione  attribuite al
Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le
seguenti formule:

          AUCAPMEF
NAZNMEF = --------
          PAZNMEF


          NAZV * PAZV - (NAZV * PAZV + AUCAPMEF) * Z
PAZNMEF = ------------------------------------------ * (1-W)
                            NAZV

dove:
NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

PAZNMEF = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione assegnate
al Ministero

NAZV  =  numero  delle  azioni  ordinarie   in   circolazione prima
dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge

PAZV = valore  delle  azioni  ordinarie  determinato  secondo quanto
previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c) e 18, comma 4

Z = 15%

W = 25%

Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto Z il  valore
di PAZNMEF e' negativo, PAZNMEF = 37,5%*PAZV»