Art. 10 
 
 
               Attivita' di compostaggio di quantita' 
                 di rifiuti inferiori a 1 tonnellata 
 
  1. Le utenze che intraprendono  le  attivita'  di  compostaggio  di
comunita'  con  quantita'  complessiva  di  rifiuti  annui  conferiti
inferiori a una tonnellata utilizzano per l'invio della  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 3,  comma  1,  il
modulo di cui all'allegato 1B. 
  2. Il compost prodotto dall'attivita' di cui  al  comma  1  non  e'
utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di
prodotti per uso umano o animale. 
  3. Alle attivita' di compostaggio di comunita' di cui  al  comma  1
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
  4. Per le attivita' di compostaggio di comunita' di cui al comma  1
le dichiarazioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 7, sono  effettuate
dalle  singole  utenze  conferenti  in  modo  congiunto  secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 29 dicembre 2016 
 
                                          Il Ministro dell'ambiente e 
                                          della tutela del territorio 
                                                   e del mare         
                                                    Galletti          
 
Il Ministro della salute 
         Lorenzin        
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 909