Art. 3 
 
                      Escussione della garanzia 
 
  1. Il termine di tre mesi di cui  all'articolo  69,  comma  2,  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la restituzione  da
parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in
giudicato  del  provvedimento  che  definisce  il   giudizio   ovvero
dall'estinzione del processo. 
  2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, il  termine  di  tre
mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite
decorre dal deposito  del  provvedimento  che  conclude  la  fase  di
giudizio nella quale la sospensione e' disposta. 
  3. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, il  termine  di  tre
mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite
decorre  dalla  definitivita'  dell'atto  impositivo,  dell'atto   di
contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. 
  4. Ai fini dell'escussione della  garanzia,  l'ente  a  favore  del
quale e' prestata comunica al garante l'ammontare delle somme  dovute
mediante posta elettronica certificata  o  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo,  entro  la  fine
del  sesto  mese  successivo  alla  scadenza  del  termine   previsto
dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
n.  546,  per  l'adempimento   del   contribuente.   Ferma   restando
l'efficacia della garanzia, il  pagamento  delle  somme  dovute  deve
essere effettuato dal garante entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
della suddetta comunicazione. 
  5. L'eventuale mancato pagamento  dei  premi  o  delle  commissioni
della garanzia da parte del contribuente  non  puo'  in  nessun  caso
essere opposto all'ente a favore del quale e' prestata la garanzia ed
e' escluso sia il beneficio della preventiva richiesta  di  pagamento
al debitore principale, sia quello della preventiva escussione  dello
stesso. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 6 febbraio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
220 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 69 del citato decreto  legislativo
          31 dicembre 1992, n. 546,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.