Art. 4 Violazioni riguardanti le responsabilita' e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi 1. La persona responsabile dell'etichettatura che non fornisce alle autorita' competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprieta' dichiarate dei mangimi che immette sul mercato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.