Art. 4 
 
Violazioni  riguardanti  le  responsabilita'  e  gli  obblighi  delle
                   imprese nel settore dei mangimi 
 
  1. La persona responsabile dell'etichettatura che non fornisce alle
autorita' competenti ogni informazione concernente la composizione  o
le proprieta' dichiarate dei mangimi  che  immette  sul  mercato,  ai
sensi  dell'articolo  5,  paragrafo  2,  e'  soggetta  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro  1.000  a
euro 6.000.