Art. 3 Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo primo, lettere b) e c), del regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l'indicazione e' sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l'indicazione e' nutrizionale.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.