Art. 9 Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita', indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.