Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)  «convenzione»:   la   convenzione   relativa   all'assistenza
giudiziaria in  materia  penale  tra  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000; 
    b) «autorita' competente di altro Stato Parte»: l'autorita'  che,
secondo l'ordinamento dello Stato nei cui confronti sia in vigore  la
convenzione,  e'  competente  a  dare  assistenza  ad  una  richiesta
proveniente  dall'autorita'  giudiziaria   o   dal   Ministro   della
giustizia; 
    c)  «autorita'  richiedente»:  l'autorita'  competente,   secondo
l'ordinamento   dello   Stato   Parte,   a   richiedere    assistenza
all'autorita' giudiziaria o al Ministro della giustizia. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   della   Convenzione
          relativa all'assistenza giudiziaria in materia  penale  tra
          gli Stati membri dell'Unione europea, si  veda  nelle  note
          alle premesse.