Art. 20 
 
Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica previo controllo del
                               giudice 
 
  1. Quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza in  relazione  ad
operazioni di intercettazione nei confronti di persona che  si  trova
nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica chiede al
giudice per le indagini preliminari  l'autorizzazione  all'esecuzione
della richiesta di assistenza. Il giudice  verifica  che  l'autorita'
richiedente abbia comunicato  le  informazioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 22, unitamente alla descrizione sommaria del fatto  per
cui si procede, e che l'intercettazione sia  disposta  per  un  reato
corrispondente ad  uno  o  piu'  tra  quelli  per  i  quali,  secondo
l'ordinamento interno, l'intercettazione e' consentita. Nei  casi  di
urgenza, il procuratore della Repubblica provvede alla  richiesta  di
assistenza con decreto motivato, che va comunicato  immediatamente  e
comunque non oltre le ventiquattro ore al  giudice  per  le  indagini
preliminari, il  quale,  entro  quarantotto  ore  dal  provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato. 
  2.  Il  procuratore  della  Repubblica,  previa  consultazione  con
l'autorita' richiedente, provvede all'esecuzione con la  trasmissione
immediata dei flussi comunicativi o con  la  successiva  trasmissione
delle registrazioni. 
  3. In deroga a quanto previsto dal comma 2,  il  procuratore  della
Repubblica,  quando  sono  acquisite  comunicazioni  di  servizio  di
appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai
servizi di informazione per la sicurezza, provvede  agli  adempimenti
di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale  prima  di
trasmettere all'autorita' richiedente i risultati delle operazioni di
intercettazione. 
  4. Il procuratore della Repubblica procede con le modalita' di  cui
al comma 1 quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza tecnica per
lo svolgimento delle operazioni di intercettazione,  registrazione  e
successiva trasmissione dei risultati. In tal caso,  all'esito  delle
operazioni, sono trasmessi, ove richiesto, i verbali delle operazioni
di intercettazione. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo dell'art. 270-bis del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
              «Art.   270-bis   (Comunicazioni   di    servizio    di
          appartenenti al  Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). -
          1. L'autorita' giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite
          intercettazioni, comunicazioni di servizio di  appartenenti
          al Dipartimento delle informazioni per la  sicurezza  o  ai
          servizi  di  informazione   per   la   sicurezza,   dispone
          l'immediata secretazione e la custodia  in  luogo  protetto
          dei documenti, dei supporti e degli atti  concernenti  tali
          comunicazioni. 
              2.   Terminate    le    intercettazioni,    l'autorita'
          giudiziaria  trasmette  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri   copia   della   documentazione   contenente   le
          informazioni di cui intende  avvalersi  nel  processo,  per
          accertare se taluna di queste informazioni sia  coperta  da
          segreto di Stato. 
              3. Prima della risposta del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  le  informazioni  ad  esso  inviate  possono
          essere utilizzate solo se vi e'  pericolo  di  inquinamento
          delle prove, o pericolo di fuga,  o  quando  e'  necessario
          intervenire per prevenire o interrompere la commissione  di
          un  delitto  per  il  quale  sia  prevista  la  pena  della
          reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.  Resta
          ferma  la  disciplina  concernente  la  speciale  causa  di
          giustificazione prevista per attivita'  del  personale  dei
          servizi di informazione per la sicurezza. 
              4. Se entro sessanta giorni dalla  notificazione  della
          richiesta il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non
          oppone il segreto, l'autorita'  giudiziaria  acquisisce  la
          notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 
              5.  L'opposizione  del  segreto   di   Stato   inibisce
          all'autorita'  giudiziaria  l'utilizzazione  delle  notizie
          coperte dal segreto. 
              6.  Non  e'  in  ogni   caso   precluso   all'autorita'
          giudiziaria di procedere in base  ad  elementi  autonomi  e
          indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto. 
              7. Quando e' sollevato conflitto  di  attribuzione  nei
          confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
          qualora   il    conflitto    sia    risolto    nel    senso
          dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  non   puo'   piu'   opporlo   con
          riferimento al medesimo oggetto. Qualora il  conflitto  sia
          risolto nel senso della sussistenza del segreto  di  Stato,
          l'autorita' giudiziaria non puo' acquisire ne'  utilizzare,
          direttamente o indirettamente, atti o documenti  sui  quali
          e' stato opposto il segreto di Stato. 
              8. In nessun caso il segreto  di  Stato  e'  opponibile
          alla Corte costituzionale. La Corte  adotta  le  necessarie
          garanzie per la segretezza del procedimento.».