Art. 5 
 
     Richiesta di assistenza per le notificazioni a mezzo posta 
 
  1.  Le  notificazioni  di  atti  di  un   procedimento   penale   o
amministrativo, quando il destinatario risiede o dimora  abitualmente
in altro Stato Parte, sono effettuate a mezzo del servizio postale o,
quando possibile, a mezzo della posta elettronica certificata. 
  2.  L'autorita'  che  procede  fa  richiesta  di  assistenza   alla
autorita' competente di altro Stato  Parte  affinche'  provveda  alle
necessarie  ricerche  del  destinatario  o  alla  notificazione   con
modalita' diverse, quando  la  notificazione  a  mezzo  del  servizio
postale non risulta possibile, perche' l'indirizzo non e'  conosciuto
o e' incerto,  ovvero  e'  inidonea  ad  assicurare  la  prova  della
conoscenza dell'atto. 
  3. L'atto da notificare e' tradotto nella lingua  o  in  una  delle
lingue dello Stato Parte, quando l'autorita' che procede ha motivo di
ritenere che il destinatario non conosce la lingua italiana. 
  4. Se  l'autorita'  che  procede  ha  motivo  di  ritenere  che  il
destinatario non conosce neanche la lingua o le  lingue  dello  Stato
Parte, cura la traduzione  nella  lingua  che  risulta  essere  dallo
stesso conosciuta.