Art. 6 
 
             Assistenza all'autorita' di uno Stato Parte 
                        per le notificazioni 
 
  1. Sulla richiesta di assistenza relativa alla notificazione  degli
atti  di  un  procedimento  penale  o  amministrativo   provvede   il
procuratore della Repubblica presso il Tribunale  del  capoluogo  del
distretto in cui la notificazione deve essere effettuata. 
  2. Il procuratore della Repubblica cura che  l'atto  sia  tradotto,
quando ricorrono i  casi  di  cui  all'articolo  143  del  codice  di
procedura penale o  vi  e'  richiesta  in  tal  senso  dell'autorita'
richiedente dello Stato Parte. Provvede  inoltre  a  dare  avviso  al
destinatario che ha facolta'  di  richiedere  informazioni  circa  il
procedimento all'autorita' che ha fatto richiesta di  assistenza  per
la notificazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 143 del codice di procedura penale
          cosi' recita: 
              «Art. 143 (Diritto all'interprete e alla traduzione  di
          atti fondamentali). - 1.  L'imputato  che  non  conosce  la
          lingua   italiana   ha   diritto   di    farsi    assistere
          gratuitamente,     indipendentemente     dall'esito     del
          procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere
          l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento
          degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha
          altresi' diritto all'assistenza gratuita di  un  interprete
          per le comunicazioni con il difensore prima di  rendere  un
          interrogatorio, ovvero al fine di presentare una  richiesta
          o una memoria nel corso del procedimento. 
              2. Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone  la
          traduzione  scritta,  entro  un  termine  congruo  tale  da
          consentire l'esercizio dei diritti e della  facolta'  della
          difesa, dell'informazione  di  garanzia,  dell'informazione
          sul diritto di difesa,  dei  provvedimenti  che  dispongono
          misure  cautelari  personali,  dell'avviso  di  conclusione
          delle indagini  preliminari,  dei  decreti  che  dispongono
          l'udienza preliminare e  la  citazione  a  giudizio,  delle
          sentenze e dei decreti penali di condanna. 
              3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di
          parte  di  essi,   ritenuti   essenziali   per   consentire
          all'imputato di conoscere le  accuse  a  suo  carico,  puo'
          essere disposta dal giudice, anche su richiesta  di  parte,
          con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza. 
              4.  L'accertamento  sulla   conoscenza   della   lingua
          italiana  e'  compiuto   dall'autorita'   giudiziaria.   La
          conoscenza della lingua italiana e' presunta fino  a  prova
          contraria per chi sia cittadino italiano. 
              5. L'interprete e il  traduttore  sono  nominati  anche
          quando il giudice, il pubblico ministero o  l'ufficiale  di
          polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua  o
          del dialetto da interpretare. 
              6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di  cui
          ai commi 2 e 3 e' regolata dagli articoli  144  e  seguenti
          del  presente  titolo.  La  prestazione   dell'ufficio   di
          interprete e di traduttore e' obbligatoria.».