Art. 8 
 
              Esecuzione della richiesta di assistenza 
             di uno Stato Parte per attivita' probatoria 
 
  1. Sulle richieste di assistenza giudiziaria provvede  con  decreto
motivato e senza ritardo il procuratore della  Repubblica  presso  il
tribunale  del  capoluogo  del  distretto  nel  quale  devono  essere
compiuti gli atti richiesti. Copia della richiesta di  assistenza  e'
trasmessa  dal  procuratore  della  Repubblica  al   Ministro   della
giustizia. 
  2. Quando l'autorita' richiedente chiede che  l'atto  sia  compiuto
dal giudice o  quando  l'atto  richiesto  deve  essere  compiuto,  in
attuazione  dei  principi  fondamentali  dell'ordinamento   giuridico
italiano, dal giudice, il procuratore della  Repubblica  presenta  la
richiesta al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede
senza ritardo. 
  3. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che  devono
essere  eseguiti  in  piu'  distretti,  all'esecuzione  provvede   il
procuratore della Repubblica del distretto nel quale  deve  compiersi
il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui
distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza  investigativa.
Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto  la  richiesta  di
assistenza ritiene che  l'esecuzione  spetti  ad  altro  ufficio  del
pubblico ministero, trasmette ad esso immediatamente gli atti,  dando
comunicazione all'autorita' richiedente;  in  caso  di  contrasto  si
applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del  codice  di  procedura
penale. Nel caso di piu' richieste di assistenza, tra loro collegate,
all'esecuzione provvede il procuratore della  Repubblica  individuato
in relazione alla prima richiesta. 
  4. Per l'esecuzione si osservano le  forme  espressamente  indicate
dall'autorita'  richiedente,  sempre  che  non  siano  contrarie   ai
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
  5. Quando l'atto oggetto della richiesta  di  assistenza  non  puo'
essere compiuto alle condizioni ivi  indicate  perche'  contrarie  ai
principi  fondamentali   dell'ordinamento   giuridico   italiano   il
procuratore  della  Repubblica  ne  informa  prontamente  l'autorita'
richiedente, indicando le condizioni alle  quali  la  richiesta  puo'
essere accolta. 
  6. Il  procuratore  della  Repubblica  da'  altresi'  comunicazione
all'autorita' richiedente di ogni  ritardo  nell'esecuzione  e  delle
ragioni che impediscono  di  rispettare  il  termine  indicato  dalla
richiesta di assistenza, in particolare quando  dall'esecuzione  puo'
derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un  processo  gia'
in corso. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo degli  articoli  54,  54-bis  e  54-ter  del
          codice di procedura penale cosi' recita: 
              «Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri). -
          1.  Il  pubblico  ministero,   se   durante   le   indagini
          preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza
          di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le
          funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del
          pubblico ministero presso il giudice competente. 
              2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli  atti,  se
          ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha  trasmessi,
          informa il procuratore generale presso la corte di  appello
          ovvero, qualora  appartenga  a  un  diverso  distretto,  il
          procuratore generale presso  la  corte  di  cassazione.  Il
          procuratore generale, esaminati gli atti,  determina  quale
          ufficio del pubblico ministero  deve  procedere  e  ne  da'
          comunicazione agli uffici interessati. 
              3. Gli atti  di  indagine  preliminare  compiuti  prima
          della trasmissione o della designazione indicate nei  commi
          1 e 2  possono  essere  utilizzati  nei  casi  e  nei  modi
          previsti dalla legge. 
              3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano  in
          ogni  altro  caso  di  contrasto  negativo   fra   pubblici
          ministeri.». 
              «Art.  54-bis  (Contrasti  positivi  tra   uffici   del
          pubblico ministero). -  1.  Quando  il  pubblico  ministero
          riceve notizia che presso un altro ufficio  sono  in  corso
          indagini preliminari a carico della stessa persona e per il
          medesimo fatto in relazione al quale egli procede,  informa
          senza ritardo  il  pubblico  ministero  di  questo  ufficio
          richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'art.
          54 comma 1. 
              2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la  richiesta,
          ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale
          presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a  un
          diverso distretto, il procuratore generale presso la  Corte
          di  cassazione.  Il  procuratore   generale,   assunte   le
          necessarie informazioni, determina  con  decreto  motivato,
          secondo le  regole  sulla  competenza  del  giudice,  quale
          ufficio del pubblico ministero  deve  procedere  e  ne  da'
          comunicazione  agli  uffici  interessati.  All'ufficio  del
          pubblico ministero designato sono immediatamente  trasmessi
          gli atti da parte del diverso ufficio. 
              3. Il contrasto si intende risolto quando, prima  della
          designazione prevista dal comma 2,  uno  degli  uffici  del
          pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti  a
          norma dell'art. 54 comma 1. 
              4.  Gli  atti  di  indagine  preliminare  compiuti  dai
          diversi  uffici  del  pubblico  ministero   sono   comunque
          utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 
              5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si  applicano  in
          ogni  altro  caso  di  contrasto  positivo   tra   pubblici
          ministeri.». 
              «Art.  54-ter  (Contrasti  tra  pubblici  ministeri  in
          materia  di  criminalita'  organizzata).  -  1.  Quando  il
          contrasto previsto dagli articoli  54  e  54-bis,  riguarda
          taluno dei reati  indicati  nell'art.  51,  commi  3-bis  e
          3-quater, se la decisione spetta  al  procuratore  generale
          presso la Corte di cassazione, questi provvede  sentito  il
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta
          al procuratore generale presso la corte di appello,  questi
          informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
          dei provvedimenti adottati.».