(Accordo-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  La parte di territorio di Stato di uno  dei  Paesi  contraenti  che
diventera' parte del territorio dell'altro Paese contraente,  di  cui
all'articolo 1 del presente Accordo, comprende  per  ognuno  dei  due
Paesi una superficie di m² 1746. 
  Nella determinazione dello scambio di superfici, indicate nel comma
precedente,  sono  ammesse  tolleranze  di  lieve  entita'  che  sono
nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori. 
  Le superfici che verranno scambiate fra le due Parti sono  elencate
nella tabella e nelle tre planimetrie annesse al presente  Accordo  e
ne sono parte integrante. 
  Non  appena  l'Accordo  sara'  entrato  in  vigore  le  due   Parti
provvederanno ad eseguire i lavori necessari per la demarcazione  dei
termini  di  confine  e  per  l'aggiornamento  della   documentazione
ufficiale del confine allegata alla Convenzione di cui al  precedente
articolo 1.