Art. 2. La parte di territorio di Stato di uno dei Paesi contraenti che diventera' parte del territorio dell'altro Paese contraente, di cui all'articolo 1 del presente Accordo, comprende per ognuno dei due Paesi una superficie di m² 1746. Nella determinazione dello scambio di superfici, indicate nel comma precedente, sono ammesse tolleranze di lieve entita' che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori. Le superfici che verranno scambiate fra le due Parti sono elencate nella tabella e nelle tre planimetrie annesse al presente Accordo e ne sono parte integrante. Non appena l'Accordo sara' entrato in vigore le due Parti provvederanno ad eseguire i lavori necessari per la demarcazione dei termini di confine e per l'aggiornamento della documentazione ufficiale del confine allegata alla Convenzione di cui al precedente articolo 1.