Art. 2 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 1, pari a 5.360.019 euro per l'anno  2017,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.