Art. 13 
 
 
             Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
  1.  All'individuazione  delle  funzioni  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale, di numero  complessivo  pari  a  cinquanta
posti funzione, nonche' alla definizione  dei  relativi  compiti,  si
provvede entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto su proposta  del  Segretario  generale,  sentite  le
Direzioni   generali    interessate,    previa    informativa    alle
organizzazioni sindacali, con uno o piu'  decreti  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali  di  natura  non  regolamentare,  ai
sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,  e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          citata legge n. 400  del  1988,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta l'articolo 4 della citata legge n. 300 del
          1999: 
              «Art.4.  (Disposizioni   sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. I regolamenti prevedono la  soppressione  dei  ruoli
          esistenti e l'istituzione di un ruolo unico  del  personale
          non dirigenziale di ciascun ministero, articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».