Art. 16 
 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo
30 luglio 1999,  n.  300,  al  fine  di  accertarne  funzionalita'  e
efficienza. 
  3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  24  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2016  recante
disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane  e  strumentali
per  il  funzionamento  dell'Ispettorato  nazionale  del   lavoro   e
dall'articolo 9, comma 1, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 13 aprile 2016 recante disposizioni per il trasferimento
delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e dall'INAPP, all'Agenzia  nazionale
per le politiche attive del lavoro. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e delle 
                                politiche sociali 
 
                                Padoan, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
                                Madia, Ministro per la 
                                semplificazione e la pubblica 
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 583 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note all'articolo
          13.