Art. 117 
 
 
Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3,  le  parole:  "sono  valide  sino  alla  scadenza
naturale"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "hanno   validita'
triennale"; 
    b) al comma 4, le parole: "delle linee guida di cui  all'articolo
197."  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "del   decreto   di   cui
all'articolo 83,  comma  2.  Tale  decreto  stabilisce,  altresi',  i
criteri di valutazione  da  parte  delle  stazioni  appaltanti  degli
attestati presentati in sede  di  gare  per  affidamento  unitario  a
contraente  generale,  durante  il  periodo  di   coesistenza   delle
attestazioni  di  qualificazione  rilasciate  dal   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  quelle  rilasciate  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 84.". 
 
          Note all'art. 117: 
              - Si riporta l'art.  199  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 199 (Gestione del sistema di  qualificazione  del
          contraente generale). - 1. La attestazione del possesso dei
          requisiti dei contraenti  generali  e'  rilasciata  secondo
          quanto  previsto   dall'articolo   197   ed   e'   definita
          nell'ambito del  sistema  di  qualificazione  previsto  dal
          medesimo articolo. 
              2. In caso di ritardo  nel  rilascio,  imputabile  alla
          SOA, l'attestazione scaduta resta  valida,  ai  fini  della
          partecipazione  alle  gare  e  perla   sottoscrizione   dei
          contratti,  fino  al  momento  del   rilascio   di   quella
          rinnovata. 
              3.  Le  attestazioni   del   possesso   dei   requisiti
          rilasciate  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti hanno validita' triennale. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          provvede, altresi', a rilasciare l'attestazione di  cui  al
          comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata  in
          vigore del presente codice, nonche' quelle che  perverranno
          fino all'entrata in vigore del decreto di cui  all'articolo
          83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresi',  i  criteri
          di valutazione da parte  delle  stazioni  appaltanti  degli
          attestati  presentati  in  sede  di  gare  per  affidamento
          unitario a  contraente  generale,  durante  il  periodo  di
          coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate
          dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle
          rilasciate secondo le modalita' di cui all'articolo 84.".