Art. 2 Disposizioni in materia di esodo e prepensionamento 1. All'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, le parole: «al trattamento di cui all'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a) e b), per i lavoratori poligrafici, e lettera a), per i giornalisti,»; 2) alla lettera a), le parole: «di cui al citato articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,»; 3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, secondo comma, con almeno venticinque anni di anzianita' contributiva, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'eta' fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianita' contributiva. Il requisito di anzianita' contributiva di cui al primo periodo e' progressivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»; b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per i giornalisti che abbiano raggiunto una eta' anagrafica la cui differenza con quella richiesta per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni, l'anzianita' contributiva e' maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili.». 2. Per la fruizione del beneficio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 e successive modificazioni restano fermi gli obblighi, i termini e le condizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 37 della legge n. 416 del 1981, come modificato dal presente decreto: «Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione ai trattamenti di cui all'art. 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a) e b), per i lavoratori poligrafici, e lettera a), per i giornalisti, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui all'art. 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'art. 27, secondo comma, con almeno venticinque anni di anzianita' contributiva, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'eta' fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianita' contributiva. Il requisito di anzianita' contributiva di cui al primo periodo e' progressivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello Stato. 2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano raggiunto una eta' anagrafica la cui differenza con quella richiesta per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni, l'anzianita' contributiva e' maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino gia' titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista. 3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari. 4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita'. 5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.». - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144: «2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale gia' presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. 3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.».