Art. 10 
 
 
                      Domande e documentazione 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita'  della  domanda  di  accesso  ai
contributi e la documentazione istruttoria da produrre.