Art. 21 
 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. Alle imprese editrici di  periodici  italiani  editi  e  diffusi
all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo
5, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere c), e), f) e g). 
  2. Alle imprese editrici di periodici editi  in  Italia  e  diffusi
prevalentemente  all'estero  si  applicano  i  requisiti  di  accesso
previsti dall'articolo 5, commi 1, lettere a) e b) e 2. 
  3. Per accedere ai contributi  e'  altresi'  necessario  essere  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) periodicita' almeno trimestrale  della  testata  nell'anno  di
riferimento del contributo; 
    b) trattazione di argomenti di interesse delle comunita' italiane
all'estero, avuto riguardo anche alla diffusione della lingua e della
cultura italiana e al contributo alla promozione del  sistema  Italia
all'estero, attestati  dal  competente  capo  dell'ufficio  consolare
italiano di prima categoria. Per  le  testate  edite  all'estero,  la
trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50 per
cento in lingua italiana.