Art. 24 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge  26  ottobre  2016,  n.  198  e'
stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di  cui
alla presente sezione. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, sono stabilite le quote degli stanziamenti  assegnati
alle imprese editrici di periodici editi e diffusi all'estero e editi
in Italia e diffusi prevalentemente  all'estero.  In  sede  di  prima
applicazione, il 70 per cento dello stanziamento  e'  assegnato  alle
imprese editrici di periodici editi all'estero, il 30 per cento  alle
imprese editrici di periodici editi in Italia. 
  3. Il contributo e' pagato in euro o, su domanda del  beneficiario,
nel corrispondente importo nella valuta del  Paese  di  appartenenza,
determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento. 
  4. Per le  imprese  editrici  di  periodici  editi  in  Italia,  il
pagamento del contributo  e'  altresi'  subordinato  all'accertamento
della  regolarita'  dell'impresa  nel   versamento   dei   contributi
previdenziali e negli adempimenti a seguito  della  verifica  di  cui
all'articolo 48-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per il riferimento al comma 6 dell'articolo  1  della
          citata legge n. 198 del 2016, si veda nelle  note  all'art.
          1. 
              - Per il riferimento all'art. 48-bis del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 602 del  1973,  si  veda
          nelle note all'art. 11.