Art. 25 
 
 
                     Beneficiari del contributo 
 
  1. Alle imprese editrici, agli enti  e  alle  associazioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono concessi contributi  per  i
periodici pubblicati con caratteri tipografici normali,  braille,  su
nastro magnetico o su supporti informatici, destinati ad  utenti  non
vedenti ed ipovedenti  e  ad  enti  o  istituzioni  che  operano  per
finalita' a sostegno del settore. 
  2. Alle associazioni di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  f),
sono concessi contributi per i  periodici  divulgativi  di  contenuti
strettamente attinenti alla tutela dei consumatori.