Art. 3 
 
 
                 Soggetti non ammessi ai contributi 
 
  1. Non possono accedere al contributo: 
    a) le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei
movimenti politici  e  sindacali,  ivi  incluse  le  imprese  di  cui
all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 
    b) le imprese editrici di  periodici  specialistici  a  carattere
tecnico,  aziendale,  professionale   o   scientifico   che   abbiano
diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento; 
    c) le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti  capo  a
gruppi editoriali  quotati  o  partecipati  da  societa'  quotate  in
mercati regolamentati. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7  agosto
          1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e  riapertura  dei
          termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
          dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9,
          comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
          ai benefici di cui all'articolo  11  della  legge  stessa),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1990, n. 199: 
              «Art. 4. - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  1991,  viene
          corrisposto, a cura del  Dipartimento  dell'informazione  e
          dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
          un contributo annuo pari al 40 per cento  della  media  dei
          costi risultanti dai bilanci  degli  ultimi  due  esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi, alle imprese radiofoniche  che  risultino  essere
          organi di partiti politici rappresentati in almeno un  ramo
          del Parlamento e che: 
              a)  abbiano   registrato   la   testata   giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale; 
              b)   trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi su avvenimenti politici, religiosi,  economici,
          sociali, sindacali o culturali per  non  meno  del  50  per
          cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e  le
          ore 20; 
              c) non siano  editori  o  controllino,  direttamente  o
          indirettamente, organi di informazione di cui  al  comma  6
          dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  1991,   ove   le   entrate
          pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi  di
          esercizio annuali, compresi gli ammortamenti,  e'  concesso
          un ulteriore contributo integrativo pari al  50  per  cento
          del contributo di cui al comma  1.  La  somma  di  tutti  i
          contributi non puo' comunque superare il 50 per  cento  dei
          costi come determinati al medesimo comma 1. 
              3. Le imprese di cui al  comma  1  hanno  diritto  alle
          riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della  legge  5
          agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,  applicate
          con  le  stesse  modalita'  anche  ai  consumi  di  energia
          elettrica, ai  canoni  di  noleggio  e  di  abbonamento  ai
          servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi   tipo,   ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'articolo 20 della legge  25  febbraio
          1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera  b)  del
          comma 1 dell'articolo 11 della medesima  legge  n.  67  del
          1987. 
              4. I metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento  del
          possesso dei requisiti per l'accesso  alle  provvidenze  di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della loro persistenza, sono disciplinati dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del  7
          ottobre 1987.».