Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto e conformemente, per le definizioni
di cui alle lettere da a) a f), all'articolo 8  del  decreto-legge  3
maggio 2016, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
giugno 2016, n. 119, come modificato dall'articolo 26-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, si intendono per: 
    a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore  individuale,
anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore  mortis
causa,  che  ha  acquistato  gli  strumenti  finanziari   subordinati
indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto  con  la  Banca  in
liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio,
i parenti entro il secondo grado in possesso dei  predetti  strumenti
finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi; 
    b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa  di  Risparmio  di
Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca  delle
Marche  S.p.a.  in  liquidazione  coatta  amministrativa,  la   Banca
popolare  dell'Etruria  e  del  Lazio  -  Societa'   cooperativa   in
liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio  di  Chieti
S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; 
    c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara  S.p.a.,
la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca dell'Etruria e del
Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite
dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183; 
    d) «Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito  dall'articolo  1,
comma 855 della legge di stabilita' per il 2016; 
    e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,  quale
gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera d); 
    f) «prestazione dei servizi e  delle  attivita'  di  investimento
relativi  alla  sottoscrizione  o  al  collocamento  degli  strumenti
finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno  dei  servizi  ed
attivita' di cui all'articolo 1, comma 5 e  all'articolo  25-bis  del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo del 24  febbraio  1998,  n.
58, ove nella prestazione di tale servizi o attivita' sono  stati  in
qualsiasi forma e con qualsiasi modalita' acquistati  o  sottoscritti
dall'investitore  i  suddetti   strumenti   finanziari   subordinati,
nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione; 
    g) «procedura arbitrale»: la procedura  di  natura  arbitrale  di
accesso al Fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1, commi da  857
a 860, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    h) «Camera  arbitrale»:  la  Camera  arbitrale  per  i  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture  di  cui  all'articolo
210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    i) «Collegio arbitrale»: i collegi arbitrali individuati ai sensi
del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    l)  codice  ISIN:  codice  internazionale  che   identifica   gli
strumenti  finanziari   («International   Securities   Identification
Number»), attribuito in Italia dalla Banca d'Italia. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 59  del
          2016, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  855,  della  citata
          legge n. 208 del 2015, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli 1, comma 5, e  25-bis,  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52): 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. - 4. (Omissis). 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                a) negoziazione per conto proprio; 
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                c) sottoscrizione e/o collocamento con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
                c-bis) collocamento  senza  assunzione  a  fermo  ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
                d) gestione di portafogli; 
                e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                f) consulenza in materia di investimenti; 
                g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              5-bis - 6-quater (Omissis).». 
              «Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
          imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli  21  e  23  si
          applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
          finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. 
              2. In relazione ai prodotti di cui al  comma  1  e  nel
          perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5,  comma  3,
          la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e  sulle  imprese
          di  assicurazione  i  poteri  di  vigilanza  regolamentare,
          informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis,
          lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e
          2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art.
          7, comma 1. 
              3. Il collegio sindacale, il consiglio di  sorveglianza
          o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
          di assicurazione informa senza indugio la CONSOB  di  tutti
          gli  atti  o  i  fatti,   di   cui   venga   a   conoscenza
          nell'esercizio dei propri compiti, che  possano  costituire
          una violazione delle norme di cui al presente  capo  ovvero
          delle disposizioni generali  o  particolari  emanate  dalla
          CONSOB ai sensi del comma 2. 
              4. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti  delle  imprese  di  assicurazione  comunicano  senza
          indugio alla CONSOB gli atti  o  i  fatti,  rilevati  nello
          svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
          violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle
          disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
          sensi del comma 2. 
              5. I commi 3 e 4  si  applicano  anche  all'organo  che
          svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della
          revisione  legale  dei  conti  presso   le   societa'   che
          controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
          controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 
              6. L'IVASS e la CONSOB si comunicano reciprocamente  le
          ispezioni   da   ciascuna   disposte   sulle   imprese   di
          assicurazione. Ciascuna autorita' puo'  chiedere  all'altra
          di   svolgere   accertamenti   su   aspetti   di    propria
          competenza.». 
              - Per il testo dell'art. 1, commi da 857 a  860,  della
          citata legge n. 208 del  2015,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta l'art.  210  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive  2014/23/UE,
          2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti
          di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture): 
              «Art. 210 (Camera  arbitrale,  albo  degli  arbitri  ed
          elenco dei segretari). - 1. Presso l'ANAC e'  istituita  la
          Camera  arbitrale  per  i  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale. 
              2. La Camera arbitrale cura la formazione e  la  tenuta
          dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il
          codice deontologico degli arbitri camerali e provvede  agli
          adempimenti necessari alla costituzione e al  funzionamento
          del collegio arbitrale. 
              3. Sono organi della Camera arbitrale il  Presidente  e
          il consiglio arbitrale. 
              4. Il consiglio arbitrale, composto da  cinque  membri,
          e' nominato dall'ANAC fra soggetti  dotati  di  particolare
          competenza nella materia dei contratti pubblici di  lavori,
          servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza  e
          l'autonomia dell'istituto, nonche' dotati dei requisiti  di
          onorabilita' stabiliti dalla  medesima  Autorita'.  Al  suo
          interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata
          quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata  dal
          provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite
          all'Autorita' stessa. Il Presidente e  i  consiglieri  sono
          soggetti alle incompatibilita' e ai  divieti  previsti  dal
          comma 10. 
              5. Per l'espletamento  delle  sue  funzioni  la  Camera
          arbitrale si avvale di  una  struttura  di  segreteria  con
          personale fornito dall'ANAC. 
              6. La Camera arbitrale cura annualmente la  rilevazione
          dei dati emergenti dal contenzioso in materia di  contratti
          pubblici e li trasmette  all'Autorita'  e  alla  cabina  di
          regia di cui all'art. 212. 
              7. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  1,  comma
          18, della legge 6 novembre 2012,  n.  190,  possono  essere
          iscritti all'albo degli arbitri della  Camera  arbitrale  i
          soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 
                a) avvocati iscritti agli albi  ordinari  e  speciali
          abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori
          e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere  di
          cassazione; 
                b) tecnici in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
          ingegneria e  architettura  abilitati  all'esercizio  della
          professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi; 
                c) professori universitari  di  ruolo  nelle  materie
          giuridiche  e  tecniche   e   dirigenti   delle   pubbliche
          amministrazioni, con provata esperienza nella  materia  dei
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
              8. La  Camera  arbitrale  cura,  altresi',  in  sezione
          separata, la tenuta dell'elenco dei periti  per  la  nomina
          dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti
          all'elenco i soggetti in possesso del diploma di  laurea  e
          comprovata esperienza professionale di almeno 5  anni,  con
          relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta. 
              9. I soggetti di cui al  comma  7,  lettere  a),  b)  e
          c),nonche'  al  comma  8  del   presente   articolo,   sono
          rispettivamente  inseriti   nell'albo   degli   arbitri   e
          nell'elenco dei periti, su domanda corredata da  curriculum
          e da adeguata documentazione comprovante i requisiti. 
              10. L'iscrizione all'albo degli  arbitri  e  all'elenco
          dei periti ha validita' triennale e puo' essere  nuovamente
          conseguita decorsi due anni dalla  scadenza  del  triennio.
          Fermo restando quanto previsto  dall'art.  53  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   come   modificato
          dall'art. 1, comma 42, lettera l, della  legge  6  novembre
          2012, n. 190, durante il periodo  di  appartenenza,  e  nei
          successivi tre  anni,  i  soggetti  iscritti  all'albo  non
          possono espletare incarichi professionali in  favore  delle
          parti dei giudizi arbitrali da essi  decisi,  ivi  compreso
          l'incarico di arbitro di parte. 
              11. Sono fatti salvi  i  casi  di  ricusazione  di  cui
          all'art. 815 del codice di procedura civile. 
              12. Per le ipotesi di cui all'art.  209,  comma  8,  la
          Camera arbitrale  cura  anche  la  tenuta  dell'elenco  dei
          segretari dei collegi arbitrali.  Possono  essere  iscritti
          all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in
          materia  giuridica  o  economica  o  equipollenti  e,   ove
          necessario, in materie tecniche, inseriti nei  ruoli  delle
          pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, aventi  un'anzianita'  di  servizio  in
          ruolo non inferiore a  cinque  anni.  Gli  eventuali  oneri
          relativi alla tenuta dell'elenco sono posti  a  carico  dei
          soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal  fine
          tariffe idonee  ad  assicurare  l'integrale  copertura  dei
          suddetti costi. 
              13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati  l'elenco  degli
          arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende
          dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei
          periti.». 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  859,  della  citata
          legge n. 208 del 2015, si veda nelle note alle premesse.