Art. 5 
 
 
       Acquisizione di informazioni ed esercizio della difesa 
 
  1. Il Fondo, ricevuta comunicazione da parte del collegio arbitrale
della presentazione del ricorso di cui all'articolo 4,  chiede  senza
ritardo alle Banche in liquidazione e alle Nuove  Banche  interessate
le informazioni necessarie e i documenti  rilevanti  per  l'esercizio
della difesa, inclusi gli atti relativi concernenti l'adeguatezza dei
profili assegnati alla clientela  e  ai  ricorrenti  in  particolare,
rispetto ai rischi inerenti i titoli  interessati.  Le  Nuove  Banche
hanno facolta' di produrre  autonomamente  informazioni  e  documenti
rilevanti per l'esercizio della difesa. 
  2. In capo alle Banche in liquidazione e alle Nuove Banche grava un
dovere di leale collaborazione verso il Fondo. La trasmissione  delle
informazioni e  dei  documenti  deve  avvenire  entro  quarantacinque
giorni dalla richiesta. Ogni ingiustificata omissione di informazioni
o documenti puo' essere valutata nei confronti del Fondo, nell'ambito
del procedimento arbitrale, come argomento di prova dell'esistenza di
una violazione. 
  3. Il  Fondo  puo'  depositare  memoria,  unitamente  ai  documenti
acquisiti ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del ricorso di cui al comma 4. 
  4.  La  Banca  in  liquidazione  riceve  dal   Collegio   arbitrale
tempestiva comunicazione del ricorso proposto dall'investitore e puo'
presentare atto di intervento entro 20 giorni e depositare memorie  e
documenti ritenuti rilevanti per la definizione  della  controversia.
In tal caso,  l'accertamento  della  responsabilita'  per  violazione
degli obblighi nella prestazione dei servizi  e  delle  attivita'  di
investimento relativi alla sottoscrizione  o  al  collocamento  degli
strumenti finanziari subordinati contenuto nel lodo e' efficace anche
contro la Banca in liquidazione intervenuta.