Art. 5 Acquisizione di informazioni ed esercizio della difesa 1. Il Fondo, ricevuta comunicazione da parte del collegio arbitrale della presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, chiede senza ritardo alle Banche in liquidazione e alle Nuove Banche interessate le informazioni necessarie e i documenti rilevanti per l'esercizio della difesa, inclusi gli atti relativi concernenti l'adeguatezza dei profili assegnati alla clientela e ai ricorrenti in particolare, rispetto ai rischi inerenti i titoli interessati. Le Nuove Banche hanno facolta' di produrre autonomamente informazioni e documenti rilevanti per l'esercizio della difesa. 2. In capo alle Banche in liquidazione e alle Nuove Banche grava un dovere di leale collaborazione verso il Fondo. La trasmissione delle informazioni e dei documenti deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ogni ingiustificata omissione di informazioni o documenti puo' essere valutata nei confronti del Fondo, nell'ambito del procedimento arbitrale, come argomento di prova dell'esistenza di una violazione. 3. Il Fondo puo' depositare memoria, unitamente ai documenti acquisiti ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del ricorso di cui al comma 4. 4. La Banca in liquidazione riceve dal Collegio arbitrale tempestiva comunicazione del ricorso proposto dall'investitore e puo' presentare atto di intervento entro 20 giorni e depositare memorie e documenti ritenuti rilevanti per la definizione della controversia. In tal caso, l'accertamento della responsabilita' per violazione degli obblighi nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati contenuto nel lodo e' efficace anche contro la Banca in liquidazione intervenuta.