Art. 14 
 
Norma transitoria per passaggi di qualifica  e  disposizioni  per  il
                   personale di ruolo e volontario 
 
  1. I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione  giuridica
delle  qualifiche  superiori,  disposti  in  attuazione  delle  norme
ordinamentali vigenti  sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori  oneri
e le relative spese restano a carico degli ordinari  stanziamenti  di
bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143, comma
3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  come  modificato
dal presente decreto. 
  2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo  8,
comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono
istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i
due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 139 del 2006, come modificato dal  presente  decreto  legislativo,
rispettivamente per le necessita'  dei  distaccamenti  volontari  del
Corpo nazionale e  per  le  necessita'  delle  strutture  centrali  e
periferiche del Corpo nazionale. In  detti  elenchi  confluiscono,  a
domanda, in via alternativa, i  volontari  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco  gia'  iscritti  nell'unico  elenco  attualmente  in
vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco,  il
quale e' contestualmente soppresso. 
  3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio
ed assegnato presso le strutture centrali  e  periferiche  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco  e'  ad  esaurimento  e  vi  possono
confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  che
siano iscritti da almeno tre anni  negli  elenchi  in  vigore  tenuti
presso i Comandi provinciali dei  vigili  del  fuoco  e  che  abbiano
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. 
  4. L'impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2
e' disposto nei limiti dell'autorizzazione annuale di spesa  indicata
all'articolo 6-bis, comma 2, ultimo  periodo,  del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160. 
  5. In relazione agli specifici interventi di  soccorso  pubblico  e
dei servizi di prevenzione incendi, il Corpo nazionale puo' prevedere
l'assunzione   di   ulteriori   profili   professionali   tecnici   e
specialistici. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  6-bis  del
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio): 
              «Art. 6-bis. (Misure urgenti per la funzionalita' e  il
          potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).  -
          1. Per assicurare la  piena  efficienza  organizzativa  del
          dispositivo di soccorso pubblico del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  anche  in  occasione   di   situazioni
          emergenziali,   e'   autorizzata,   in   via   eccezionale,
          l'assunzione straordinaria nei  ruoli  iniziali  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco di  193  unita'  per  l'anno
          2016  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  del   2017,
          previste dall'art. 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al  comma  10  del
          medesimo art. 66, con  decorrenza  dal  31  dicembre  2016,
          attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'art.
          8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso
          di incapienza della  graduatoria  relativa  alla  procedura
          selettiva,  per  titoli  ed   accertamento   dell'idoneita'
          motoria, indetta con decreto ministeriale 27  agosto  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie  speciale  -
          n.  72  dell'11  settembre  2007,  si  attinge  dalla  sola
          graduatoria relativa al concorso pubblico a  814  posti  di
          vigile  del  fuoco,  indetto  con  decreto  ministeriale  6
          novembre 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
          Serie speciale - n. 90 del 18  novembre  2008.  Le  residue
          facolta' assunzionali relative all'anno  2017  previste  ai
          sensi dell'art.  66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle  assunzioni
          di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data
          non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere,  pari
          ad euro  21.000  per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 7, comma 4-bis, del  decreto-legge  28  aprile
          2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2009, n. 77. 
              2. Per garantire gli standard operativi e i livelli  di
          efficienza e di efficacia del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del  fuoco  in  relazione  alla  crescente   richiesta   di
          sicurezza  proveniente   dal   territorio   nazionale,   la
          dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco  del
          predetto   Corpo   e'   incrementata   di    400    unita'.
          Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili
          del fuoco, di  cui  alla  tabella  A  allegata  al  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217,   e   successive
          modificazioni,  e'  incrementata  di  400  unita'.  Per  la
          copertura dei posti portati in aumento nella  qualifica  di
          vigile del fuoco ai sensi del presente comma e' autorizzata
          l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante
          il ricorso,  in  parti  uguali,  alle  graduatorie  di  cui
          all'art. 8  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125; gli oneri  derivanti  dalla  presente  disposizione
          sono determinati nel limite  massimo  complessivo  di  euro
          5.203.860 per l'anno 2016, di euro  15.611.579  per  l'anno
          2017 e di euro 16.023.022 a decorrere  dall'anno  2018.  Ai
          predetti  oneri   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione degli stanziamenti di spesa per  la  retribuzione
          del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".
          L'impiego del personale volontario, ai  sensi  dell'art.  9
          del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e  successive
          modificazioni, e' disposto nel  limite  dell'autorizzazione
          annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a
          euro 15.464.121 per l'anno  2017  e  a  euro  15.052.678  a
          decorrere dall'anno 2018. 
              3. Al fine di potenziare la capacita' di intervento del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  garantendo  ottimali
          livelli di protezione e sicurezza del personale  operativo,
          e'  autorizzata,  nell'ambito  della   missione   "Soccorso
          civile"   dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno, la spesa complessiva di 10  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2016 al  2018,  per  provvedere
          all'ammodernamento  dei  mezzi   e   dei   dispositivi   di
          protezione individuale del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco. 
              4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  3,
          pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2016
          al 2018,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2016-2018,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2016,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma  365  dell'art.
          1, lettera  c),  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «365. (Omissis). 
              c) definizione,  dall'anno  2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di quanto previsto dall'art.  8,  comma
          1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7  agosto  2015,
          n. 124, e dall'art. 1, comma 5,  della  legge  31  dicembre
          2012, n. 244, ovvero, per il solo anno  2017,  proroga  del
          contributo straordinario di  cui  all'art.  1,  comma  972,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la  disciplina  e
          le modalita' ivi previste. Al riordino delle  carriere  del
          personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco e alla valorizzazione delle peculiari  condizioni  di
          impiego  professionale   del   personale   medesimo   nelle
          attivita' di soccorso  pubblico,  rese  anche  in  contesti
          emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
          risorse disponibili nei  fondi  incentivanti  del  predetto
          personale  aventi  carattere  di  certezza,  continuita'  e
          stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni  di
          euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa  corrente   gia'
          conseguiti,   derivanti   dall'ottimizzazione    e    dalla
          razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive  delle
          sedi di servizio, ai servizi di mensa  al  personale  e  ai
          servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei  rischi
          aeronautici, nonche' una quota parte  del  fondo  istituito
          dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. In sede di  prima  applicazione,  le
          risorse destinate  alle  finalita'  di  cui  al  precedente
          periodo sono determinate  in  misura  non  inferiore  a  10
          milioni di euro.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma  972  dell'art.
          1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-Legge di stabilita' 2016): 
              «972. Nelle more  dell'attuazione  della  delega  sulla
          revisione dei ruoli  delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate  e  per
          il  riconoscimento  dell'impegno   profuso   al   fine   di
          fronteggiare   le   eccezionali   esigenze   di   sicurezza
          nazionale, per l'anno 2016  al  personale  appartenente  ai
          corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
          alle  Forze  armate  non  destinatario  di  un  trattamento
          retributivo  dirigenziale  e'  riconosciuto  un  contributo
          straordinario  pari  a  960  euro   su   base   annua,   da
          corrispondere in quote di  pari  importo  a  partire  dalla
          prima retribuzione utile  e  in  relazione  al  periodo  di
          servizio prestato nel corso dell'anno 2016.  Il  contributo
          non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del
          reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive  e   non   e'   assoggettato   a   contribuzione
          previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari  del
          contributo    straordinario    si    applicano    altresi',
          ricorrendone  le  condizioni,  le  disposizioni   contenute
          nell'art. 13, comma 1-bis, del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e'
          autorizzata la spesa di 510,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2016. Al fine di  garantire  il  rispetto  degli  obiettivi
          programmatici   di   finanza   pubblica,    il    Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze    -    Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          effettua  il  monitoraggio  mensile  dei   maggiori   oneri
          derivanti dal presente comma. Nelle more del  monitoraggio,
          e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni
          di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di
          cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato ai sensi del comma 63  del  presente
          articolo. In relazione agli  esiti  del  monitoraggio,  con
          decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede al disaccantonamento ovvero alla  riduzione  delle
          risorse  necessarie  per  assicurare  la  copertura   degli
          eventuali   maggiori   oneri   accertati.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti  variazioni  compensative
          tra gli stanziamenti iscritti  in  bilancio  ai  sensi  del
          presente comma  anche  tra  stati  di  previsione  diversi.
          L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma  3,  del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  1999,  n.  40,  e
          successivi rifinanziamenti, e' ridotta di  5,5  milioni  di
          euro per l'anno 2016.». 
              - Si riportano i testi vigenti degli articoli 34  e  80
          del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Capo VI  (Procedimento  negoziale  del  personale  non
          direttivo  e  non  dirigente)  -  Art.   34.   (Ambito   di
          applicazione). - 1. La definizione degli aspetti  economici
          e di determinati aspetti giuridici del rapporto di  impiego
          del personale non  direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  avviene  attraverso  un
          apposito procedimento negoziale, nell'ambito  del  comparto
          autonomo di negoziazione denominato  «vigili  del  fuoco  e
          soccorso pubblico». 
              2. Il procedimento negoziale  di  cui  al  comma  1  si
          conclude con l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, la cui  disciplina  ha  durata  triennale
          tanto per la parte economica che normativa. 
              3.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva  e
          si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 36
          e non disciplinate per il personale  non  direttivo  e  non
          dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  da
          particolari disposizioni di legge, per lo stesso  personale
          si   provvede,   sentite   le   organizzazioni    sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, da adottare ai sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la
          funzione pubblica  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              (Omissis).» 
              «Capo V (Procedimento negoziale del personale direttivo
          e dirigente) - Art. 80. (Ambito di applicazione). -  1.  La
          definizione  degli  aspetti  economici  e  di   determinati
          aspetti giuridici del rapporto  di  impiego  del  personale
          direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco   avviene   attraverso   un   apposito   procedimento
          negoziale,   nell'ambito   del   comparto    autonomo    di
          negoziazione  denominato  «vigili  del  fuoco  e   soccorso
          pubblico». 
              2. Il procedimento negoziale  di  cui  al  comma  1  si
          conclude con l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, la cui  disciplina  ha  durata  triennale
          tanto per la parte economica che normativa. 
              3.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva  e
          si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 82
          e  non  disciplinate   per   il   personale   direttivo   e
          dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  da
          particolari disposizioni di legge, per lo stesso  personale
          si   provvede,   sentite   le   organizzazioni    sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, da adottare ai sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la
          funzione pubblica  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7, dell'art. 17
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
              «Art.  17.  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).   -
          (Omissis). 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  22  luglio  1977,  n.  422
          (Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario  ai
          dipendenti dello Stato): 
              «Art. 1. Il lavoro straordinario puo' essere consentito
          soltanto per eccezionali esigenze di servizio  riconosciute
          indilazionabili ed e' autorizzato con motivato decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  interessato,  previo  parere  del  consiglio   di
          amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro,
          entro i limiti dei fondi  stanziati  in  bilancio,  il  cui
          ammontare complessivo non potra' eccedere l'importo pari al
          corrispettivo di 140 ore  annue  per  ciascuna  unita'  del
          personale in servizio. 
              Il predetto decreto dovra' indicare, oltre che i motivi
          per i quali le prestazioni  stesse  sono  rese,  anche  gli
          uffici  interessati,  l'entita'  del  personale  impiegato,
          compreso il titolare delle relative  unita'  organiche,  il
          periodo di tempo per il quale viene richiesta  l'esecuzione
          del lavoro straordinario, il  numero  di  ore  riconosciute
          indispensabili per corrispondere alle  suindicate  esigenze
          di servizio. 
              Le  ore  di   lavoro   straordinario   possono   essere
          retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente  rese
          nei limiti stabiliti con il decreto di  autorizzazione  con
          il quale, salvo quanto previsto  nei  successivi  articoli,
          potra' consentirsi di raggiungere al  massimo  e  solo  per
          casi eccezionali il limite annuo individuale di 240 ore. 
              Ove non  sia  diversamente  stabilito  col  decreto  di
          autorizzazione, la spesa mensile per  lavoro  straordinario
          non  puo'  normalmente   superare   il   dodicesimo   dello
          stanziamento annuo del relativo capitolo di  bilancio.  Per
          esigenze  di  servizio  che   non   consentono   l'uniforme
          distribuzione delle  prestazioni  straordinarie  nel  corso
          dell'anno, il predetto limite puo'  essere  eccezionalmente
          superato nei periodi di piu' intensa attivita', purche' sia
          assicurato il servizio per i restanti periodi e  resti  per
          questi ultimi in bilancio una disponibilita' non inferiore,
          per  ciascun  mese,  alla  meta'  di   quella   normalmente
          utilizzabile. 
              Al termine di ogni periodo autorizzato il  titolare  di
          ogni singola unita' organica presentera' una circostanziata
          relazione   finale   al   consiglio   di    amministrazione
          sull'entita'  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario
          autorizzate  e  rese,  nonche'  in   ordine   all'effettivo
          risultato conseguito; cio' anche al  fine  delle  eventuali
          successive autorizzazioni.  Di  tali  relazioni  si  terra'
          conto nella  relazione  annuale  di  cui  all'art.  18  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno  1972,
          numero 748 .».