Art. 15 
 
           Fondo per l'operativita' del soccorso pubblico 
 
  1. Al fine  di  valorizzare  le  peculiari  condizioni  di  impiego
professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
conseguenti  alla  revisione  ordinamentale  di   cui   al   presente
provvedimento e' istituito, a decorrere dall'anno 2017,  nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito  del  programma
di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo  per
il finanziamento degli interventi indicati al comma 4. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le risorse previste
ai sensi dell'articolo 1, comma 365,  lettera  c),  primo  e  secondo
periodo, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  come  di  seguito
indicato: 
  a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730  milioni
dall'anno 2018, per le finalita' previste dal comma 4, con decorrenza
dal 1° ottobre 2017; 
  b) per importi da determinarsi con apposito  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, per le finalita' previste dal comma 4, con decorrenza dal 1°
gennaio 2017. 
  3. Il contributo straordinario di cui all'articolo  1,  comma  972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto  del
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco alla data del 30  settembre  2017.  Al  medesimo
personale in servizio al 1° ottobre 2017 e' corrisposto una tantum un
assegno di euro 350. 
  4. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono  individuate,  nel  rispetto  dei
principi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4, della  legge
8 agosto  2015,  n.  124,  le  modalita'  di  utilizzazione,  con  le
decorrenze indicate al comma  2,  lettere  a)  e  b),  delle  risorse
disponibili nel fondo di cui al  comma  1,  fatta  salva  l'eventuale
quota da  destinare  al  finanziamento  di  ulteriori  interventi  di
riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco. Il predetto decreto puo' prevedere: 
  a) l'incremento del valore delle  componenti  retributive,  diverse
dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai  ruoli
dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai  sensi
degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217, anche allo scopo di valorizzare i compiti  di  natura  operativa
del  Corpo  medesimo,  fatti  salvi  gli  effetti  dei   procedimenti
negoziali non ancora definiti; 
  b) la previsione di misure di  esenzione  fiscale  del  trattamento
economico accessorio per il personale  del  Corpo  percettore  di  un
reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per
una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro. 
  5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 e' trasmesso alle  Camere
ai fini dell'espressione dei pareri  delle  commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi
i quali il decreto puo' essere comunque adottato. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a), e  3,  pari  a  56
milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a  decorrere
dall'anno   2018,   provvede   mediante   corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma  5,
definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31  dicembre
2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro. 
  8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede   alla
ripartizione tra i bilanci delle  amministrazioni  interessate  delle
somme di cui  al  comma  1  previa  richiesta  delle  amministrazioni
medesime.