Art. 16 
 
                Clausola di salvaguardia retributiva 
 
  1. Nelle more del perfezionamento del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il  pagamento
dei compensi per lavoro straordinario,  prestato  dal  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco  per  le  attivita'  svolte  nel
primo semestre di ciascun anno, e' autorizzato entro i limiti massimi
stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.