Art. 2 
 
            Modifiche al Capo II del decreto legislativo 
                        8 marzo 2006, n. 139 
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  14,
commi 2, 3 e 4, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in  personale  di
ruolo e volontario, fatta salva la  sovraordinazione  funzionale  del
personale  di  ruolo  negli  interventi  di  soccorso.  Il   rapporto
d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato in regime di diritto
pubblico, secondo le disposizioni previste  nei  decreti  legislativi
emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30  settembre  2004,  n.
252.  Il  personale  volontario  e'  iscritto  in  appositi  elenchi,
distinti in due tipologie, rispettivamente,  per  le  necessita'  dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo  quanto
previsto nel regolamento di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  ed  e'
chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II
del presente capo. Il solo personale volontario iscritto  nell'elenco
istituito per le necessita' delle strutture  centrali  e  periferiche
puo'  essere  oggetto  di  eventuali  assunzioni   in   deroga,   con
conseguente trasformazione del rapporto di servizio  in  rapporto  di
impiego  con   l'amministrazione.   Resta   fermo   quanto   disposto
dall'articolo 29, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81.»; 
    b) al comma 2: 
  1) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite  le  seguenti:
«, che espleta compiti operativi,»; 
  2)  le  parole:  «appartenente  al  ruolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che riveste le qualifiche»; 
  3) le  parole:  «dell'area»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
qualifiche della componente». 
  2. All'articolo 7, comma 1,  del  decreto  dopo  le  parole:  «puo'
essere utilizzato» sono inserite le seguenti: «,  previa  valutazione
delle esigenze di servizio,  per  un  periodo  temporaneo  e  secondo
criteri di rotazione,». 
  3.  All'articolo  8  del  decreto  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «progressione  del  personale
volontario» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le condotte che
danno   luogo   all'applicazione    delle    sanzioni    disciplinari
applicabili»; 
  b)  al  comma  3,  la  parola:  «permanente»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di ruolo». 
  4. All'articolo 9, comma 3, del decreto le parole «provinciali  dei
vigili del fuoco» sono soppresse. 
  5. All'articolo 10, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e'
sostituita dalle seguenti: «di ruolo». 
  6.  All'articolo  11  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a)  al  comma  1,  la  parola:  «permanente»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di ruolo»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,
secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma  sono
individuate  le  condotte  che  danno  luogo  all'applicazione  delle
sanzioni  disciplinari  per  il  personale  volontario,  le  relative
modalita' di applicazione e di gradazione, secondo i  principi  ed  i
criteri direttivi previsti  per  il  personale  di  ruolo  del  Corpo
nazionale. Fino all'emanazione  di  tale  regolamento  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.». 
  7. All'articolo 12, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e'
sostituita dalle seguenti: «di ruolo». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «1. Il personale del Corpo nazionale  si  distingue  in
          personale  di  ruolo   e   volontario,   fatta   salva   la
          sovraordinazione funzionale del personale  di  ruolo  negli
          interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale
          di ruolo e' disciplinato in  regime  di  diritto  pubblico,
          secondo le disposizioni previste  nei  decreti  legislativi
          emanati ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004,
          n. 252.  Il  personale  volontario  non  e'  legato  da  un
          rapporto   d'impiego   all'Amministrazione,   e'    escluso
          dall'applicazione della disciplina dei contratti di lavoro,
          ai sensi dell'art. 29 del  decreto  legislativo  15  giugno
          2015, n. 81, e' iscritto in appositi elenchi,  distinti  in
          due  tipologie,  rispettivamente,  per  le  necessita'  dei
          distaccamenti  volontari  del  Corpo  nazionale  e  per  le
          necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo
          nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento  di  cui
          all'art. 8, comma 2, ed e'  chiamato  a  prestare  servizio
          secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo.
          Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito
          per le necessita' delle strutture  centrali  e  periferiche
          puo' essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga,  con
          conseguente trasformazione  del  rapporto  di  servizio  in
          rapporto di  impiego  con  l'amministrazione.  Resta  fermo
          quanto disposto dall'art. 29,  comma  1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
              2. Nell'esercizio  delle  attivita'  istituzionali,  il
          personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi,
          svolge funzioni di polizia giudiziaria.  Al  personale  che
          riveste le qualifiche di vigile del fuoco  sono  attribuite
          le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al  personale
          appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente
          operativa del Corpo nazionale sono attribuite  le  funzioni
          di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto
          nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui
          al comma 1. Al medesimo personale  sono  riconosciuti,  nei
          viaggi di servizio, i benefici  concessi  ai  funzionari  e
          agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica  sicurezza
          per l'utilizzo dei mezzi pubblici  di  trasporto  urbano  e
          metropolitano.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 7. (Disposizioni in materia di opera nazionale di
          assistenza per il personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del fuoco). - 1.  Il  personale  di  cui  all'art.  6,  che
          esplica il servizio di istituto nelle localita'  ove  hanno
          sede  le  strutture  dipendenti  dall'Opera  nazionale   di
          assistenza per  il  personale  del  Corpo  nazionale  o  in
          localita'  limitrofe,  puo'   essere   utilizzato,   previa
          valutazione delle esigenze  di  servizio,  per  un  periodo
          temporaneo e secondo criteri di rotazione, presso tali sedi
          per le esigenze connesse al funzionamento  delle  strutture
          stesse.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 8  marzo  2006,  n.  139  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Sezione  II   (Personale   volontario)   -   Art.   8.
          (Reclutamento del personale volontario). - 1. Il  personale
          volontario viene  reclutato  a  domanda  ed  impiegato  nei
          servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo
          di addestramento iniziale. 
              2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati  i
          requisiti,  le  modalita'  di  reclutamento  e   d'impiego,
          l'addestramento iniziale, il  rapporto  di  servizio  e  la
          progressione  del  personale  volontario,  ivi  incluse  le
          condotte che danno luogo  all'applicazione  delle  sanzioni
          disciplinari  applicabili.  Fino  all'emanazione  di   tale
          regolamento continua a trovare applicazione il decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 
              3. Al personale volontario nel periodo di  richiamo  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni   in
          materia di doveri, attribuzioni e responsabilita'  previste
          per il personale di ruolo di corrispondente qualifica. 
              4. Le amministrazioni  statali,  gli  enti  pubblici  e
          privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di  richiamo
          di cui all'art. 9, hanno l'obbligo della conservazione  del
          posto di lavoro.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo 8  marzo  2006,  n.  139  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  9.   (Richiami   in   servizio   del   personale
          volontario). -  1.  Il  personale  volontario  puo'  essere
          richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita'
          naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'. 
              2. Il personale di cui al comma 1 puo'  inoltre  essere
          richiamato in servizio: 
              a) in caso di necessita'  delle  strutture  centrali  e
          periferiche del  Corpo  nazionale  motivate  dall'autorita'
          competente che opera il richiamo; 
              b) per le  esigenze  dei  distaccamenti  volontari  del
          Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; 
              c)  per  frequentare  periodici  corsi  di  formazione,
          secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. 
              3. I richiami in servizio di cui al  comma  2,  lettera
          a),  sono  disposti  nel  limite  di  centosessanta  giorni
          all'anno per le emergenze di protezione  civile  e  per  le
          esigenze dei comandi nei quali il personale volontario  sia
          numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono disciplinate le modalita' di  avvicendamento  del
          personale volontario richiamato in servizio. 
              4. Al personale volontario puo'  essere  affidata,  con
          provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
          del soccorso pubblico e della difesa  civile,  la  custodia
          dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
          di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
          di dare l'allarme;  e'  tenuto  inoltre  alla  manutenzione
          ordinaria dei locali ed alla  conservazione  del  materiale
          antincendio.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 10. (Trattamento economico ed assicurativo). - 1.
          Al personale volontario richiamato in servizio  temporaneo,
          per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento
          economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente
          qualifica, il trattamento di missione, i compensi  inerenti
          alle prestazioni di lavoro straordinario. 
              2. Il personale volontario  e'  assicurato  contro  gli
          infortuni in servizio e le infermita' contratte  per  causa
          diretta  ed  immediata  di  servizio,  restando   esonerata
          l'amministrazione da ogni responsabilita'. La dipendenza da
          causa di servizio di infermita' o lesioni e'  accertata  ai
          sensi delle disposizioni vigenti per  il  personale  civile
          delle amministrazioni dello Stato. Le spese  di  degenza  e
          cura per  il  personale  volontario  nei  casi  di  ferite,
          lesioni,  infermita'  contratte  per   causa   diretta   ed
          immediata di servizio sono a carico dello Stato. 
              3. I massimali delle assicurazioni di cui  al  comma  2
          sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno,
          di  concerto  con  il  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del   decreto
          legislativo 8  marzo  2006,  n.  139  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 11. (Disciplina). - 1.  Il  personale  volontario
          del Corpo nazionale  e'  tenuto  ai  medesimi  obblighi  di
          servizio del personale di ruolo  ed  e'  assoggettato  alle
          seguenti sanzioni disciplinari: 
              a) censura; 
              b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni; 
              c) radiazione. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2,
          secondo capoverso, con il regolamento previsto dallo stesso
          comma  sono  individuate  le  condotte  che   danno   luogo
          all'applicazione  delle  sanzioni   disciplinari   per   il
          personale volontario, le relative modalita' di applicazione
          e di gradazione, secondo i principi ed i criteri  direttivi
          previsti per il personale di  ruolo  del  Corpo  nazionale.
          Fino  all'emanazione  di  tale  regolamento  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 
              3.  Anche  prima  che  sia  esaurito  o   iniziato   il
          procedimento  disciplinare  il  personale  volontario  puo'
          essere cautelativamente sospeso dai richiami,  con  decreto
          ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui  sia
          sottoposto a procedimento penale per  delitti  non  colposi
          commessi mediante violenza contro  persone  o  beni  o  per
          delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi  o  di
          criminalita' organizzata.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del   decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 12. (Cessazione dal servizio). - 1. Il  personale
          volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei  limiti
          di  eta'  stabiliti  per   il   personale   di   ruolo   di
          corrispondente qualifica e negli altri  casi  previsti  dal
          regolamento di cui all'art. 8. 
              2. Il personale volontario e'  esonerato  dal  servizio
          qualora abbia dato prova  di  incapacita'  o  insufficiente
          rendimento e, previa diffida, nel  caso  di  assenze  dalle
          esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.».