Art. 4 
 
            Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 
                        8 marzo 2006, n. 139 
 
  1. L'articolo 24 del decreto e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  24  (Interventi  di  soccorso  pubblico).  -  1.  Il   Corpo
nazionale, al fine di salvaguardare  l'incolumita'  delle  persone  e
l'integrita' dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensita'
degli eventi,  la  direzione  e  il  coordinamento  degli  interventi
tecnici  caratterizzati   dal   requisito   dell'immediatezza   della
prestazione, per i quali siano  richieste  professionalita'  tecniche
anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse  strumentali.
Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello
specifico settore, anche  promuovendo  e  partecipando  ad  attivita'
congiunte   e   coordinate   con   enti   e   organizzazioni    anche
internazionali. 
  2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1: 
  a)  l'opera  tecnica  di  soccorso  in  occasione  di  incendi,  di
incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante  crollo
strutturale, di incidenti  ferroviari,  stradali  e  aerei  e,  ferma
restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di
protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di  alluvioni  o
di ogni altra pubblica calamita' in  caso  di  eventi  di  protezione
civile, ove il Corpo nazionale opera  quale  componente  fondamentale
del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  b) fatto salvo quanto previsto al  comma  10,  l'opera  tecnica  di
ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei; 
  c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi  derivanti  dall'impiego
dell'energia  nucleare  e  dall'uso  di   sostanze   batteriologiche,
chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale  di
rilevamento della radioattivita' del territorio. 
  3.  Il  Corpo  nazionale  assicura,  altresi',  il  concorso   alle
operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare. 
  4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale,
di cui  ai  commi  1  e  2,  si  limitano  ai  compiti  di  carattere
strettamente  urgente  e  cessano  al  venir  meno  della   effettiva
necessita'. 
  5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del
Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi  di  soccorso
pubblico ed attivita' esercitative in contesti internazionali. 
  6. Resta fermo quanto  disposto  dall'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 
  7. Il Corpo nazionale puo' collaborare alla redazione dei piani  di
emergenza comunali e di  protezione  civile  su  istanza  degli  enti
locali e delle regioni, previa stipula,  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 10 agosto 2000,  n.  246,  di  apposite  convenzioni  che
prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo  nazionale  per
l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo  di  quelle  logistiche  e
strumentali necessarie. 
  8.  Il  Corpo  nazionale,  nell'ambito  delle  proprie   competenze
istituzionali, in materia di difesa civile: 
  a) fronteggia, anche in relazione alla  situazione  internazionale,
mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti
da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni,  con
l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; 
  b) concorre alla preparazione di unita'  antincendi  per  le  Forze
armate; 
  c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali
di difesa civile; 
  d)    provvede    all'approntamento    dei     servizi     relativi
all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione
della popolazione civile, ivi compresa l'attivita'  esercitativa,  in
caso di eventi bellici; 
  e) partecipa, con propri  rappresentanti,  agli  organi  collegiali
competenti in materia di difesa civile. 
  9. Ferme restando le competenze  delle  regioni  e  delle  province
autonome e del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza
del Consiglio dei ministri in materia di  spegnimento  degli  incendi
boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3,  della  legge  21  novembre
2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
assicurano, al ricorrere delle condizioni di  cui  al  comma  1,  gli
interventi  tecnici  urgenti  di  propria  competenza  diretti   alla
salvaguardia dell'incolumita' delle  persone  e  dell'integrita'  dei
beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in  materia
di lotta attiva agli  incendi  boschivi.  Sulla  base  di  preventivi
accordi  di  programma,  il  Corpo   nazionale   pone,   inoltre,   a
disposizione  delle  regioni  risorse,  mezzi  e  personale  per  gli
interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi.  Gli  accordi
di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi
abbiano interesse e debbono prevedere,  per  ciascun  territorio,  le
risorse, i mezzi ed il personale del Corpo  nazionale  da  mettere  a
disposizione.  I  relativi  oneri  finanziari  sono  a  carico  delle
regioni. 
  10. Ferme restando le funzioni spettanti  al  Corpo  nazionale  del
soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso  sanitario,  il  Corpo
nazionale, in contesti di  particolare  difficolta'  operativa  e  di
pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare  interventi
di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province  autonome
utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare
lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento e
le regioni e  le  province  autonome  che  vi  abbiano  interesse.  I
relativi oneri  finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle
province autonome. 
  11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli  interventi
di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748  del  codice
della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 
  12. Fermo restando quanto disposto dal codice della  navigazione  e
dalla  disciplina  dell'Unione  europea,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il  Ministro  della  difesa  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  da  emanare,  sentito
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate  le
modalita' di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili  a
pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale. 
  13. Il Corpo nazionale dispone di idonee  risorse  strumentali,  di
reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al
comma 1, della  componente  aerea,  nautica,  di  sommozzatori  e  di
esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti  di
telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il
rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa  tecnologica
ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto. 
  14.  Le  amministrazioni  comunali  provvedono,  nell'ambito  delle
risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed  alla
manutenzione degli idranti antincendio stradali.». 
  2. All'articolo 25, comma 1, del  decreto  dopo  le  parole:  «Alla
determinazione e all'aggiornamento delle tariffe»  sono  inserite  le
seguenti: «, stabilite su base oraria o forfettaria in  relazione  ai
costi del personale, dei mezzi, del carburante e  delle  attrezzature
necessarie,». 
  3. L'articolo 26 del decreto e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 26 (Servizio di salvataggio e antincendio negli  aeroporti  e
soccorso portuale). - 1. Negli aeroporti civili e militari aperti  al
trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la  funzione
di  Autorita'  competente  per  gli  aspetti  di   certificazione   e
sorveglianza del servizio di salvataggio e  antincendio,  in  accordo
con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto  di
quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale. 
  2.  Negli  aeroporti  indicati   nell'allegata   tabella   A,   che
costituisce parte integrante del presente decreto legislativo,  ferme
restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo  2
della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale  assicura  il
servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni
internazionali,  comunitarie  e  nazionali  nonche'  degli   appositi
accordi  con  il  gestore  aeroportuale   previsti   dalle   medesime
disposizioni.  Nei  restanti  aeroporti,  ove  previsto  dalle  norme
dell'aviazione civile, il servizio e' fornito dal gestore o da  altro
soggetto autorizzato. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  apportate  le
modificazioni all'elencazione degli aeroporti  individuati  ai  sensi
del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 
  4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio  sia  fornito
dal gestore o da  altro  soggetto  autorizzato,  il  Corpo  nazionale
provvede alla disciplina dei servizi di  salvataggio  e  antincendio,
con  riferimento  alla  certificazione  ed  alla  sorveglianza,  agli
equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi,  nonche'  alla
disciplina  dei  requisiti  di  qualificazione  e  di  idoneita'  del
personale  addetto,  secondo  quanto  previsto   dal   codice   della
navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 
  5. Il Corpo nazionale assicura, con personale,  mezzi  e  materiali
propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli  incendi
nei porti e loro dipendenze, sia a terra  che  a  bordo  di  natanti,
imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione  tecnica,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di  settore  vigente,
dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e  fatto
salvo il potere di coordinamento e  le  responsabilita'  degli  altri
servizi portuali di sicurezza, di polizia e  di  soccorso  che  fanno
capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
previo parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla
classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se
ne disciplinano le modalita'. 
  6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad
applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le  disposizioni
della legge 13 maggio 1940, n. 690.». 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  del   decreto
          legislativo 8  marzo  2006  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 25. (Oneri per i servizi di soccorso pubblico). -
          1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo  nazionale
          non comportano oneri finanziari per il  soggetto  o  l'ente
          che  ne  beneficia.  Qualora  non  sussista  un   imminente
          pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando
          la  priorita'  delle  esigenze  di  soccorso  pubblico,  il
          soggetto o l'ente che richiede  l'intervento  e'  tenuto  a
          corrispondere un corrispettivo al  Ministero  dell'interno.
          Alla  determinazione  e  all'aggiornamento  delle  tariffe,
          stabilite su base oraria  o  forfettaria  in  relazione  ai
          costi del personale, dei  mezzi,  del  carburante  e  delle
          attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di  cui
          all'art. 23, comma 2.».