Art. 5 
 
Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
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  1. Dopo il Capo IV e' inserito il seguente: 
  «Capo IV-bis (Formazione) -  Art.  26-bis  (Formazione).  -  1.  Le
politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e
comprendono  la  diffusione  della  cultura  sulla  sicurezza   nelle
medesime materie. Lo svolgimento delle attivita' formative,  promosso
anche   attraverso   seminari,   convegni,   cicli   di   formazione,
collegamenti  con  le  istituzioni,  le   strutture   scolastiche   e
universitarie, anche  internazionali,  e  la  comunita'  scientifica,
avviene attraverso il Corpo nazionale. 
  2. Le attivita' formative comprendono,  altresi',  l'addestramento,
l'aggiornamento  e  il  rilascio  delle   relative   attestazioni   e
abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale. 
  3. In  relazione  alle  esigenze  connesse  all'espletamento  delle
attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo  14,
da parte dei tecnici dipendenti delle  amministrazioni  dello  Stato,
delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di
ogni altro soggetto  interessato,  sono  definiti,  anche  attraverso
apposite convenzioni, i contenuti e le modalita' per lo  svolgimento,
a pagamento, dell'attivita' formativa ed addestrativa in materia. 
  4. Il Corpo nazionale assicura  le  attivita'  formative  anche  in
materia di sicurezza nei luoghi di  lavoro  e,  in  particolare,  nei
riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b),  e  dei
lavoratori addetti ai sistemi di accesso  e  posizionamento  mediante
funi  di  cui  all'articolo  116,  comma  4,  del  medesimo   decreto
legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto  ad
indicare i responsabili e gli addetti ai servizi. 
  5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo
43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, che hanno partecipato ai corsi di  formazione  svolti  dal  Corpo
nazionale o  da  enti  pubblici  e  privati,  e'  rilasciato,  previo
superamento di prova tecnica, un attestato di idoneita'. Con  decreto
del  Ministro  dell'interno  sono  determinate  le  modalita'   della
separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di
idoneita'. 
  6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e  con
oneri a carico dei medesimi, le seguenti attivita' nelle  materie  di
specifica competenza: 
  a) formazione, addestramento e aggiornamento del  personale  e  dei
volontari di  protezione  civile,  ivi  compreso  il  rilascio  delle
relative attestazioni; 
  b) formazione, addestramento e aggiornamento del  personale  e  dei
volontari  antincendio  boschivo,  ivi  compreso  il  rilascio  delle
relative attestazioni; 
  c) formazione di alta specializzazione. 
  Art. 26-ter (Oneri per l'attivita' di formazione). - 1.  I  servizi
relativi alle attivita' di formazione di cui all'articolo 26-bis sono
effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  individuati  i
corrispettivi  per  le  attivita'   di   formazione,   addestramento,
aggiornamento e verifiche di idoneita' previsti  all'articolo  26-bis
che potranno essere differenziati per  le  attivita'  rese  a  favore
delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle  tariffe  e'
annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT  rilevati  al
31 dicembre dell'anno precedente. 
  3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per
i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o  forfettaria,
in relazione ai costi del personale,  dei  mezzi,  del  carburante  e
delle attrezzature necessarie.».