Art. 26 
 
                       Abrogazioni e modifiche 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il comma 2 dell'articolo 4; i commi 3 e 4 dell'articolo  7;  i
commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10; i commi 1 e 2  dell'articolo
34; il punto 4-ter dell'Allegato II alla parte  seconda;  le  lettere
c), h), h-bis), l), z) ed ab) dell'Allegato III alla parte seconda; i
punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) dell'Allegato IV alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    b) il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione del giudizio  di  compatibilita'
di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 agosto 1988, n. 377; 
    c) l'articolo 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 90; 
    d)  l'articolo  7  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; 
    e) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116. 
  2.  All'articolo  7,  comma  3,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la parola: «regionale»,  ovunque
ricorra, e' soppressa. 
  3. L'articolo 26 del Codice dei beni culturali e del  paesaggio  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 26 (Valutazione di impatto ambientale). - 1. Per  i  progetti
da sottoporre a valutazione di impatto ambientale,  il  Ministero  si
esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione  di
impatto ambientale risulti che il  progetto  non  e'  in  alcun  modo
compatibile con le esigenze di  protezione  dei  beni  culturali  sui
quali esso e'  destinato  ad  incidere,  il  Ministero  si  pronuncia
negativamente e, in tal  caso,  il  procedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale si conclude negativamente. 
  3. Qualora nel corso  dei  lavori  di  realizzazione  del  progetto
risultino comportamenti  contrastanti  con  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo  21  espressa  nelle  forme  del   provvedimento   unico
ambientale di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  tali  da  porre  in  pericolo  l'integrita'  dei  beni
culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la  sospensione
dei lavori.». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 10 e 34  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 4 (Finalita') 
              1.  Le  norme  del   presente   decreto   costituiscono
          recepimento ed attuazione: 
                a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  27  giugno  2001,  concernente  la
          valutazione degli impatti di determinati piani e  programmi
          sull'ambiente; 
              b) della direttiva  85/337/CEE  del  Consiglio  del  27
          giugno  1985,  concernente  la   valutazione   di   impatto
          ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come
          modificata ed  integrata  con  la  direttiva  97/11/CE  del
          Consiglio del 3 marzo 1997 e con  la  direttiva  2003/35/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003; 
              c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento  Europeo  e
          del  Consiglio  del  15  gennaio   2008,   concernente   la
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 
              2. (abrogato). 
              3. La valutazione  ambientale  di  piani,  programmi  e
          progetti ha la  finalita'  di  assicurare  che  l'attivita'
          antropica  sia  compatibile  con  le  condizioni  per   uno
          sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita'
          rigenerativa  degli  ecosistemi  e  delle  risorse,   della
          salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione
          dei vantaggi connessi all'attivita'  economica.  Per  mezzo
          della  stessa   si   affronta   la   determinazione   della
          valutazione preventiva integrata degli  impatti  ambientali
          nello   svolgimento    delle    attivita'    normative    e
          amministrative,    di    informazione    ambientale,     di
          pianificazione e programmazione. 
              4. In tale ambito: 
              a) la valutazione ambientale di piani e  programmi  che
          possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha  la
          finalita' di garantire un  elevato  livello  di  protezione
          dell'ambiente    e    contribuire    all'integrazione    di
          considerazioni   ambientali   all'atto   dell'elaborazione,
          dell'adozione e approvazione di  detti  piani  e  programmi
          assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano   alle
          condizioni per uno sviluppo sostenibile; 
              b)  la  valutazione  ambientale  dei  progetti  ha   la
          finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un
          migliore ambiente alla qualita' della vita,  provvedere  al
          mantenimento delle specie  e  conservare  la  capacita'  di
          riproduzione dell'ecosistema in quanto  risorsa  essenziale
          per la vita. A questo scopo,  essa  individua,  descrive  e
          valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
          secondo le disposizioni del presente decreto,  gli  impatti
          diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 
                  1) l'uomo, la fauna e la flora; 
                  2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 
                  3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 
                  4) l'interazione tra i fattori di cui sopra; 
                c)  l'autorizzazione  integrata  ambientale  ha   per
          oggetto   la   prevenzione   e   la   riduzione   integrate
          dell'inquinamento  proveniente  dalle  attivita'   di   cui
          all'allegato VIII e prevede misure intese  a  evitare,  ove
          possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e
          nel suolo, comprese le  misure  relative  ai  rifiuti,  per
          conseguire un livello elevato di  protezione  dell'ambiente
          salve  le  disposizioni  sulla   valutazione   di   impatto
          ambientale.". 
              "Art. 7 (Competenze) 
              1. Sono sottoposti a VAS in  sede  statale  i  piani  e
          programmi di cui all'articolo 6, commi da 1  a  4,  la  cui
          approvazione compete ad organi dello Stato. 
              2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni  delle
          leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6,
          commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni  e
          province autonome o agli enti locali. 
              3. - 4. (abrogati). 
              4-bis.  Sono  sottoposti  ad  AIA  in  sede  statale  i
          progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
          presente decreto e loro modifiche sostanziali. 
              4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo  le  disposizioni
          delle leggi regionali  e  provinciali  i  progetti  di  cui
          all'allegato  VIII  che  non  risultano  ricompresi   anche
          nell'allegato XII al  presente  decreto  e  loro  modifiche
          sostanziali. 
              5.  In  sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in  sede
          di VAS sono espressi dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, che collabora
          alla relativa attivita' istruttoria.  Il  provvedimento  di
          AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare. 
              6. In sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la
          pubblica amministrazione con compiti di tutela,  protezione
          e  valorizzazione   ambientale   individuata   secondo   le
          disposizioni  delle  leggi  regionali  o   delle   province
          autonome. 
              7. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano disciplinano con proprie  leggi  e  regolamenti  le
          competenze  proprie  e  quelle  degli  altri  enti  locali.
          Disciplinano inoltre: 
                a) i criteri per la individuazione degli enti  locali
          territoriali interessati; 
                b)  i  criteri  specifici  per  l'individuazione  dei
          soggetti competenti in materia ambientale; 
                c) fermo il rispetto della  legislazione  comunitaria
          eventuali ulteriori modalita', rispetto a  quelle  indicate
          nel presente decreto, purche' con questo  compatibili,  per
          l'individuazione  dei  piani  e  programmi  o  progetti   o
          installazioni da sottoporre a VAS, VIA  ed  AIA  e  per  lo
          svolgimento della relativa consultazione; 
                d) le modalita' di  partecipazione  delle  regioni  e
          province  autonome  confinanti  al  processo  di  VAS,   in
          coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni  nazionali
          in materia; 
                e)  le  regole  procedurali  per  il   rilascio   dei
          provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati  in  sede
          di VAS di propria competenza, fermo  restando  il  rispetto
          dei  limiti  generali  di  cui  al  presente   decreto   ed
          all'articolo 29 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. 
              8. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  informano,  ogni   dodici   mesi,   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          circa  i  provvedimenti  adottati  e  i   procedimenti   di
          valutazione in corso. 
              9. Le Regioni e  le  Province  Autonome  esercitano  la
          competenza ad esse  assegnata  dai  commi  2,  4  e  7  nel
          rispetto dei principi  fondamentali  dettati  dal  presente
          Titolo.". 
              "Art.   10   (Norme   per   il   coordinamento   e   la
          semplificazione dei procedimenti) 
              1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale
          fa luogo dell'autorizzazione  integrata  ambientale  per  i
          progetti per i quali la relativa  valutazione  spetta  allo
          Stato  e   che   ricadono   nel   campo   di   applicazione
          dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente  decreto.
          Qualora si tratti di progetti rientranti  nella  previsione
          di  cui  al  comma  7  dell'articolo  6,   l'autorizzazione
          integrata ambientale puo' essere rilasciata solo dopo  che,
          ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorita'
          competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA. 
              1-bis. - 2. (abrogati). 
              3.  La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di
          valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5  del  decreto
          n. 357 del 1997; a tal fine,  il  rapporto  ambientale,  lo
          studio  preliminare  ambientale  o  lo  studio  di  impatto
          ambientale contengono gli elementi di  cui  all'allegato  G
          dello stesso decreto n.  357  del  1997  e  la  valutazione
          dell'autorita' competente  si  estende  alle  finalita'  di
          conservazione proprie della valutazione d'incidenza  oppure
          dovra'  dare  atto  degli  esiti   della   valutazione   di
          incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico  danno
          specifica evidenza della integrazione procedurale. 
              4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo
          20 puo' essere condotta, nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nel presente decreto, nell'ambito della  VAS.  In
          tal caso le modalita' di informazione  del  pubblico  danno
          specifica evidenza della integrazione procedurale. 
              5. Nella redazione dello studio di  impatto  ambientale
          di cui all'articolo 22, relativo  a  progetti  previsti  da
          piani o programmi gia' sottoposti a valutazione ambientale,
          possono essere utilizzate  le  informazioni  e  le  analisi
          contenute  nel  rapporto  ambientale.   Nel   corso   della
          redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione,
          sono  tenute  in  considerazione  la  documentazione  e  le
          conclusioni della VAS.". 
              "Art. 34 (Norme tecniche, organizzative e integrative) 
              1. - 2. (abrogati). 
              3. Il  Governo,  con  apposita  delibera  del  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica,   su
          proposta del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato le regioni e le province  autonome,
          ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite
          di  requisiti  sostanziali  omologhi  a   quelli   previsti
          dall'articolo  13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
          provvede, con cadenza almeno  triennale,  all'aggiornamento
          della Strategia nazionale per lo  sviluppo  sostenibile  di
          cui alla delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica del 2 agosto 2002. 
              4. Entro dodici mesi dalla  delibera  di  aggiornamento
          della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni  si
          dotano,  attraverso   adeguati   processi   informativi   e
          partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei  bilanci
          regionali,  di  una  complessiva  strategia   di   sviluppo
          sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla
          realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le
          strategie regionali indicano insieme  al  contributo  della
          regione agli obiettivi  nazionali,  la  strumentazione,  le
          priorita', le azioni che  si  intendono  intraprendere.  In
          tale ambito le regioni assicurano unitarieta' all'attivita'
          di pianificazione. Le regioni promuovono l'attivita'  delle
          amministrazioni locali che, anche attraverso i processi  di
          Agenda  21  locale,  si  dotano  di  strumenti   strategici
          coerenti  e  capaci   di   portare   un   contributo   alla
          realizzazione degli obiettivi della strategia regionale. 
              5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono  il
          quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di  cui
          al   presente   decreto.    Dette    strategie,    definite
          coerentemente ai diversi livelli  territoriali,  attraverso
          la partecipazione dei cittadini e delle loro  associazioni,
          in rappresentanza  delle  diverse  istanze,  assicurano  la
          dissociazione fra la crescita economica ed il  suo  impatto
          sull'ambiente, il rispetto delle condizioni  di  stabilita'
          ecologica,  la  salvaguardia  della  biodiversita'  ed   il
          soddisfacimento  dei  requisiti   sociali   connessi   allo
          sviluppo delle potenzialita' individuali quali  presupposti
          necessari  per   la   crescita   della   competitivita'   e
          dell'occupazione. 
              6.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, le regioni e  le  province  autonome
          cooperano  per  assicurare  assetti  organizzativi,   anche
          mediante la  costituzione  di  apposite  unita'  operative,
          senza aggravio per la finanza pubblica, e  risorse  atti  a
          garantire le condizioni  per  lo  svolgimento  di  funzioni
          finalizzate a: 
                a)  determinare,  nell'ottica  della   strategia   di
          sviluppo   sostenibile,   i   requisiti   per   una   piena
          integrazione della dimensione ambientale nella  definizione
          e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti; 
                b)   garantire   le   funzioni    di    orientamento,
          valutazione,  sorveglianza   e   controllo   nei   processi
          decisionali della pubblica amministrazione; 
                c)  assicurare  lo  scambio  e  la  condivisione   di
          esperienze e contenuti tecnico-scientifici  in  materia  di
          valutazione ambientale; 
                d) favorire la promozione e diffusione della  cultura
          della sostenibilita' dell'integrazione ambientale; 
                e)  agevolare  la  partecipazione   delle   autorita'
          interessate e  del  pubblico  ai  processi  decisionali  ed
          assicurare   un'ampia   diffusione    delle    informazioni
          ambientali. 
              7. Le  norme  tecniche  assicurano  la  semplificazione
          delle procedure di valutazione. In particolare,  assicurano
          che la valutazione ambientale strategica e  la  valutazione
          d'impatto ambientale si riferiscano al  livello  strategico
          pertinente analizzando la  coerenza  ed  il  contributo  di
          piani,  programmi  e  progetti  alla  realizzazione   degli
          obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il  processo
          di valutazione nella sua interezza  deve  anche  assicurare
          che piani, programmi  e  progetti  riducano  il  flusso  di
          materia ed energia che attraversa il sistema economico e la
          connessa produzione di rifiuti. 
              8.  Il  sistema  di  monitoraggio,   effettuato   anche
          avvalendosi  delle  Agenzie  ambientali   e   dell'Istituto
          superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale
          (ISPRA), garantisce la raccolta dei  dati  concernenti  gli
          indicatori strutturali  comunitari  o  altri  appositamente
          scelti dall'autorita' competente. 
              9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis  e  9-ter,  le
          modifiche agli allegati alla  parte  seconda  del  presente
          decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi,  previo
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare. 
              9-bis.  L'elenco  riportato   nell'allegato   IX,   ove
          necessario,  e'  modificato  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con i Ministri  dello  sviluppo  economico  e  del
          lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  d'intesa
          con la Conferenza unificata istituita ai sensi del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Con   le   stesse
          modalita', possono essere introdotte modifiche all'allegato
          XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure
          di  rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  e
          quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale. 
              9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, previa  comunicazione  ai
          Ministri dello  sviluppo  economico,  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, della salute e delle politiche agricole,
          alimentari e  forestali,  si  provvede  al  recepimento  di
          direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e  XI
          e XII emanate dalla Commissione europea.". 
              - Per il testo dell'allegato II alla parte seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 22. 
              - Per il testo dell'allegato III alla parte seconda del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 22. 
              - Per il testo dell'allegato IV alla parte seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 22. 
              - Per i riferimenti  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, si veda nelle note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  14  maggio   2007,   n.   90
          (Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  a  norma  dell'articolo  29  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2006,   n.   248)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158  del  10  luglio
          2007, S.O.: 
              "Art. 9. (Commissione tecnica di verifica  dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS) 
              1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento e' istituita la Commissione tecnica di verifica
          dell'impatto ambientale che accorpa la Commissione  per  la
          valutazione  di  impatto  ambientale,  istituita  ai  sensi
          dell'articolo 18, comma 5, della legge 11  marzo  1988,  n.
          67, e successive modificazioni, e la  Commissione  speciale
          per la valutazione  di  impatto  ambientale,  istituita  ai
          sensi dell'articolo 184, comma 2, del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, composta  da  sessanta  commissari,
          oltre il presidente e il segretario, nominati  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  tra  liberi  professionisti   e   tra   esperti
          provenienti  dalle  amministrazioni   pubbliche,   comprese
          universita',  Istituti  scientifici  e  di   ricerca,   con
          adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali,
          economiche e giuridiche.  Per  le  valutazioni  di  impatto
          ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali
          sia  riconosciuto,  in  sede  di  intesa,  un   concorrente
          interesse regionale, la  Commissione  e'  integrata  da  un
          componente  designato  dalle  regioni  e   dalle   province
          autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti. A
          tale fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di
          costituzione della Commissione, le regioni  e  le  province
          autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   provvedono   alla
          designazione tra persone aventi gli stessi requisiti  degli
          altri componenti di nomina statale. 
              2. La Commissione e' articolata  nei  seguenti  organi:
          Presidente, Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e
          Ufficio di segreteria. 
              3. La Commissione svolge i seguenti compiti: 
                a) provvede all'istruttoria dei  progetti  presentati
          dai proponenti, in applicazione del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.  377,  e  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5  gennaio  1989,  in   attuazione   di   quanto   previsto
          dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
                b)  esegue,  in  attuazione  dell'articolo  185   del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  l'istruttoria
          tecnica di cui all'articolo 184 del decreto ed  esprime  il
          proprio parere sul progetto assoggettato  alla  valutazione
          di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente; 
                c) svolge le attivita'  tecnico  istruttorie  per  la
          valutazione ambientale strategica dei piani e programmi  la
          cui  approvazione  compete  ad  organi  dello   Stato,   in
          attuazione di quanto previsto  dalla  direttiva  2001/42/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
          ed esprime il proprio parere  motivato  per  il  successivo
          inoltro  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del   mare   che   adotta   il   conseguente
          provvedimento. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del   mare,   di   natura   non
          regolamentare,  sono  stabiliti  l'organizzazione   ed   il
          funzionamento della Commissione. 
              5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti  i
          compensi spettanti ai commissari, ai componenti nominati in
          rappresentanza delle regioni e delle province autonome,  al
          presidente e al segretario. 
              6. E'  posto  a  carico  dei  soggetto  committente  il
          progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato
          di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere
          da realizzare, che e' riassegnata con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          essere  riutilizzata  esclusivamente  per  le  spese  della
          Commissione. 
              7. La Commissione si avvale  delle  risorse  versate  a
          norma del comma 6, senza oneri a carico del bilancio  dello
          Stato. 
              8.   La    Commissione    puo'    operare    attraverso
          Sottocommissioni  composte  da  un  numero   variabile   di
          componenti in ragione  delle  professionalita'  necessarie.
          Per le attivita' gia' di competenza  della  Commissione  di
          cui all'articolo 184, comma 2, del decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e' costituita una  Sottocommissione  i
          cui componenti sono individuati sentito il Ministero  delle
          infrastrutture.". 
              - Per il testo dell'articolo  7  del  decreto-legge  23
          maggio 2008, n. 90, come modificato dal  presente  decreto,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti della legge 14 luglio 2008, n. 123,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 12  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91, come modificato dal  presente  decreto,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti della legge 11 agosto 2014, n. 116,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 7 del decreto  legislativo
          11 febbraio 2010,  n.  22,  come  modificato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note alle premesse.