Art. 3 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «negli  allegati  II,»
sono inserite le seguenti: «II-bis,»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai  progetti
che possono avere impatti ambientali significativi e  negativi,  come
definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).»; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata per: 
        a) i progetti elencati nell'allegato II  alla  parte  seconda
del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per
lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi  o  prodotti  e  non  sono
utilizzati per piu' di due anni; 
        b)  le  modifiche  o  le  estensioni  dei  progetti  elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del  presente
decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa  produrre  impatti
ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle  modifiche  o
estensioni  che  risultino  conformi  agli  eventuali  valori  limite
stabiliti nei medesimi allegati II e III; 
        c)  i  progetti  elencati  nell'allegato  II-bis  alla  parte
seconda del presente decreto, in applicazione  dei  criteri  e  delle
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015; 
        d) i progetti elencati nell'allegato IV  alla  parte  seconda
del presente decreto, in applicazione  dei  criteri  e  delle  soglie
definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 30 marzo 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.»; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. La VIA e' effettuata per: 
        a) i progetti di cui  agli  allegati  II  e  III  alla  parte
seconda del presente decreto; 
        b) i progetti di cui agli allegati II-bis  e  IV  alla  parte
seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di  aree
naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.  394,
ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; 
        c) i progetti elencati nell'allegato II  alla  parte  seconda
del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per
lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi  o  prodotti  e  non  sono
utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorita'  competente
valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; 
        d) le modifiche o  estensioni  dei  progetti  elencati  negli
allegati II e III  che  comportano  il  superamento  degli  eventuali
valori limite ivi stabiliti; 
        e)  le  modifiche  o   estensioni   dei   progetti   elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del  presente
decreto, qualora,  all'esito  dello  svolgimento  della  verifica  di
assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente  valuti  che  possano
produrre impatti ambientali significativi e negativi; 
        f) i progetti di cui agli allegati II-bis  e  IV  alla  parte
seconda del presente decreto,  qualora  all'esito  dello  svolgimento
della verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  in  applicazione  dei
criteri  e  delle  soglie   definiti   dal   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del  30  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile  2015,
l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi.»; 
    e) il comma 8 e' soppresso; 
      f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
        «9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici
finalizzati a migliorare il rendimento e  le  prestazioni  ambientali
dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla  parte
seconda del presente decreto, fatta  eccezione  per  le  modifiche  o
estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente,  in  ragione
della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi
e negativi, ha la facolta' di  richiedere  all'autorita'  competente,
trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste  di
controllo,  una  valutazione  preliminare  al  fine  di   individuare
l'eventuale  procedura  da  avviare.  L'autorita'  competente,  entro
trenta giorni dalla  presentazione  della  richiesta  di  valutazione
preliminare,   comunica   al   proponente   l'esito   delle   proprie
valutazioni,  indicando  se  le  modifiche,  le  estensioni   o   gli
adeguamenti  tecnici  devono  essere  assoggettati  a   verifica   di
assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle  categorie
di cui ai commi 6 o 7.»; 
    g) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
      «10. Per i progetti o parti  di  progetti  aventi  quale  unico
obiettivo la difesa nazionale e per i  progetti  aventi  quali  unico
obiettivo la risposta alle emergenze  che  riguardano  la  protezione
civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di  concerto  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, dopo una valutazione  caso  per  caso,  puo'
disporre, con decreto, l'esclusione di tali  progetti  dal  campo  di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del
presente  decreto,  qualora  ritenga  che  tale  applicazione   possa
pregiudicare i suddetti obiettivi.»; 
    h) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      «11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', in  casi
eccezionali, previo parere del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, esentare in tutto o  in  parte  un  progetto
specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda
del presente decreto, qualora  l'applicazione  di  tali  disposizioni
incida negativamente sulla finalita' del progetto, a  condizione  che
siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale  ed  europea
in materia di valutazione di impatto  ambientale.  In  tali  casi  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
        a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; 
        b)  mette  a   disposizione   del   pubblico   coinvolto   le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di  cui  alla
lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le
ragioni per cui e' stata concessa; 
        c)  informa  la  Commissione  europea,  prima  del   rilascio
dell'autorizzazione,  dei   motivi   che   giustificano   l'esenzione
accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 6 (Oggetto della disciplina) 
              1. La  valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i
          piani e i programmi che possono avere impatti significativi
          sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
              2. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,  viene
          effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
                a) che sono elaborati per la valutazione  e  gestione
          della qualita' dell'aria ambiente, per i settori  agricolo,
          forestale,  della  pesca,  energetico,   industriale,   dei
          trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,  delle
          telecomunicazioni,    turistico,    della    pianificazione
          territoriale  o  della  destinazione  dei  suoli,   e   che
          definiscono il quadro di  riferimento  per  l'approvazione,
          l'autorizzazione, l'area di localizzazione  o  comunque  la
          realizzazione dei  progetti  elencati  negli  allegati  II,
          II-bis, III e IV del presente decreto; 
                b) per  i  quali,  in  considerazione  dei  possibili
          impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
          come zone di protezione speciale per la conservazione degli
          uccelli  selvatici  e  quelli  classificati  come  siti  di
          importanza comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
          naturali e della flora e della fauna selvatica, si  ritiene
          necessaria   una   valutazione   d'incidenza    ai    sensi
          dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 
              3. Per i piani e i programmi di  cui  al  comma  2  che
          determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
          modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al  comma
          2,  la  valutazione  ambientale   e'   necessaria   qualora
          l'autorita'  competente  valuti   che   producano   impatti
          significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
          all'articolo 12 e  tenuto  conto  del  diverso  livello  di
          sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento. 
              3-bis.  L'autorita'  competente  valuta,   secondo   le
          disposizioni di  cui  all'articolo  12,  se  i  piani  e  i
          programmi, diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  2,  che
          definiscono il quadro di riferimento  per  l'autorizzazione
          dei    progetti,    producano     impatti     significativi
          sull'ambiente. 
              3-ter.  Per  progetti  di   opere   e   interventi   da
          realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
          sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e  che
          rientrano tra le categorie per  le  quali  e'  prevista  la
          Valutazione  di  impatto  ambientale,  costituiscono   dati
          acquisiti tutti gli elementi valutati  in  sede  di  VAS  o
          comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.  Qualora
          il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive  varianti
          abbiano contenuti tali da essere sottoposti  a  valutazione
          di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
          comunitarie, tale  valutazione  e'  effettuata  secondo  le
          modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda  del
          presente  decreto  ed  e'   integrata   dalla   valutazione
          ambientale  strategica  per  gli  eventuali  contenuti   di
          pianificazione  del  Piano  e  si  conclude  con  un  unico
          provvedimento. 
              4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione  del
          presente decreto: 
                a) i piani e i programmi destinati  esclusivamente  a
          scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
          ricadenti nella  disciplina  di  cui  all'articolo  17  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni; 
                b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
                c) i piani di protezione civile in caso  di  pericolo
          per l'incolumita' pubblica; 
                c-bis) i piani  di  gestione  forestale  o  strumenti
          equivalenti,   riferiti   ad   un   ambito   aziendale    o
          sovraziendale di livello locale, redatti secondo i  criteri
          della gestione  forestale  sostenibile  e  approvati  dalle
          regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 
              5. La valutazione d'impatto ambientale  si  applica  ai
          progetti che possono avere impatti ambientali significativi
          e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1,  lettera
          c). 
              6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
          per: 
              a) i progetti  elencati  nell'allegato  II  alla  parte
          seconda del presente decreto, che servono esclusivamente  o
          essenzialmente per lo sviluppo  ed  il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni; 
              b) le modifiche o le estensioni dei  progetti  elencati
          nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del
          presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa
          produrre impatti ambientali significativi  e  negativi,  ad
          eccezione  delle  modifiche  o  estensioni  che   risultino
          conformi  agli  eventuali  valori  limite   stabiliti   nei
          medesimi allegati II e III; 
              c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla  parte
          seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
          delle   soglie   definiti   dal   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  84
          dell'11 aprile 2015; 
              d) i progetti  elencati  nell'allegato  IV  alla  parte
          seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
          delle   soglie   definiti   dal   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  84
          dell'11 aprile 2015. 
              7. La VIA e' effettuata per: 
              a) i progetti di cui agli allegati II e III alla  parte
          seconda del presente decreto; 
              b) i progetti di cui agli allegati  II-bis  e  IV  alla
          parte seconda del presente decreto,  relativi  ad  opere  o
          interventi di  nuova  realizzazione,  che  ricadono,  anche
          parzialmente, all'interno di aree  naturali  protette  come
          definite dalla  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  ovvero
          all'interno di siti della rete Natura 2000; 
              c) i progetti  elencati  nell'allegato  II  alla  parte
          seconda del presente decreto, che servono esclusivamente  o
          essenzialmente per lo sviluppo  ed  il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni, qualora, all'esito dello svolgimento  della  verifica
          di assoggettabilita' a VIA, l'autorita'  competente  valuti
          che possano produrre impatti ambientali significativi; 
              d) le modifiche  o  estensioni  dei  progetti  elencati
          negli allegati II e III che comportano il superamento degli
          eventuali valori limite ivi stabiliti; 
              e) le modifiche  o  estensioni  dei  progetti  elencati
          nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del
          presente  decreto,  qualora,  all'esito  dello  svolgimento
          della verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorita'
          competente valuti che possano produrre  impatti  ambientali
          significativi e negativi; 
              f) i progetti di cui agli allegati  II-bis  e  IV  alla
          parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello
          svolgimento della verifica di assoggettabilita' a  VIA,  in
          applicazione  dei  criteri  e  delle  soglie  definiti  dal
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare del 30 marzo 2015,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile  2015,  l'autorita'
          competente valuti che possano produrre  impatti  ambientali
          significativi e negativi. 
              8. (soppresso). 
              9. Per le modifiche, le estensioni  o  gli  adeguamenti
          tecnici  finalizzati  a  migliorare  il  rendimento  e   le
          prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
          II, II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente
          decreto, fatta eccezione per le modifiche o  estensioni  di
          cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
          presunta   assenza   di   potenziali   impatti   ambientali
          significativi e negativi,  ha  la  facolta'  di  richiedere
          all'autorita' competente,  trasmettendo  adeguati  elementi
          informativi  tramite  apposite  liste  di  controllo,   una
          valutazione preliminare al fine di individuare  l'eventuale
          procedura da avviare. L'autorita' competente, entro  trenta
          giorni dalla presentazione della richiesta  di  valutazione
          preliminare, comunica al proponente l'esito  delle  proprie
          valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
          adeguamenti tecnici devono essere assoggettati  a  verifica
          di assoggettabilita' a VIA, a  VIA,  ovvero  non  rientrano
          nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. 
              10. Per i progetti o parti  di  progetti  aventi  quale
          unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
          quali  unico  obiettivo  la  risposta  alle  emergenze  che
          riguardano la protezione civile, il Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare, di  concerto  con
          il Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
          con decreto, l'esclusione di tali  progetti  dal  campo  di
          applicazione delle norme di cui al titolo III  della  parte
          seconda del presente  decreto,  qualora  ritenga  che  tale
          applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. 
              11. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  32,  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare puo', in casi eccezionali, previo parere del  Ministro
          dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
          esentare in tutto o in parte un  progetto  specifico  dalle
          disposizioni di cui al titolo III della parte  seconda  del
          presente   decreto,   qualora   l'applicazione   di    tali
          disposizioni  incida  negativamente  sulla  finalita'   del
          progetto, a condizione che siano rispettati  gli  obiettivi
          della  normativa  nazionale  ed  europea  in   materia   di
          valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
              a)  esamina  se  sia  opportuna   un'altra   forma   di
          valutazione; 
              b) mette  a  disposizione  del  pubblico  coinvolto  le
          informazioni raccolte con le altre forme di valutazione  di
          cui  alla  lettera  a),  le  informazioni   relative   alla
          decisione di esenzione  e  le  ragioni  per  cui  e'  stata
          concessa; 
              c) informa la Commissione europea, prima  del  rilascio
          dell'autorizzazione,   dei    motivi    che    giustificano
          l'esenzione  accordata  fornendo  tutte   le   informazioni
          acquisite. 
              12.  Per  le  modifiche  dei  piani  e  dei   programmi
          elaborati  per  la  pianificazione  territoriale  o   della
          destinazione  dei  suoli  conseguenti  a  provvedimenti  di
          autorizzazione  di  opere  singole  che  hanno  per   legge
          l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,  ferma
          restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
          la valutazione ambientale strategica non e' necessaria  per
          la localizzazione delle singole opere. 
              13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
          per: 
                a) le installazioni che  svolgono  attivita'  di  cui
          all'Allegato VIII alla Parte Seconda; 
                b) le modifiche sostanziali  degli  impianti  di  cui
          alla lettera a) del presente comma. 
              14. Per le attivita' di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti svolte nelle installazioni di cui  all'articolo  6,
          comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte  delle
          attivita'   svolte   nell'installazione,   l'autorizzazione
          integrata  ambientale,  ai   sensi   di   quanto   disposto
          dall'articolo  29-quater,  comma  11,   costituisce   anche
          autorizzazione alla realizzazione  o  alla  modifica,  come
          disciplinato dall'articolo 208. 
              15. Per le installazioni di cui  alla  lettera  a)  del
          comma  13,  nonche'  per  le  loro  modifiche  sostanziali,
          l'autorizzazione integrata  ambientale  e'  rilasciata  nel
          rispetto della disciplina di cui al presente decreto e  dei
          termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10. 
              16.  L'autorita'   competente,   nel   determinare   le
          condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
          restando il rispetto delle norme  di  qualita'  ambientale,
          tiene conto dei seguenti principi generali: 
                a)  devono  essere  prese  le  opportune  misure   di
          prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
          migliori tecniche disponibili; 
                b) non si devono verificare fenomeni di  inquinamento
          significativi; 
                c) e' prevenuta la produzione dei  rifiuti,  a  norma
          della parte quarta del presente decreto; i rifiuti  la  cui
          produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
          conformemente  alla  parte  quarta  del  presente  decreto,
          riutilizzati,  riciclati,  ricuperati  o,  ove   cio'   sia
          tecnicamente ed economicamente impossibile,  sono  smaltiti
          evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; 
                d) l'energia deve essere utilizzata in modo  efficace
          ed efficiente; 
                e) devono  essere  prese  le  misure  necessarie  per
          prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 
                f)  deve  essere   evitato   qualsiasi   rischio   di
          inquinamento al momento della cessazione  definitiva  delle
          attivita'  e  il  sito  stesso  deve  essere   ripristinato
          conformemente a  quanto  previsto  all'articolo  29-sexies,
          comma 9-quinquies.".