Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
      «Competenze in materia di VAS e di AIA»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini della VAS e
dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. Il parere  motivato  in  sede  di  VAS  e'  espresso  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo,  che  collabora  alla  relativa  attivita'  istruttoria.  Il
provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.»; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini della VAS
e dell'AIA e' la pubblica  amministrazione  con  compiti  di  tutela,
protezione  e  valorizzazione  ambientale  individuata   secondo   le
disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.»; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie  e
quelle  degli  altri  enti  locali  in  materia  di  VAS  e  di  AIA.
Disciplinano inoltre: 
        a)  i  criteri  per  la  individuazione  degli  enti   locali
territoriali interessati; 
        b) i criteri  specifici  per  l'individuazione  dei  soggetti
competenti in materia ambientale; 
        c) fermo il rispetto della  legislazione  europea,  eventuali
ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
purche' con questo compatibili,  per  l'individuazione  dei  piani  e
programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per
lo svolgimento della relativa consultazione; 
        d) le modalita' di partecipazione delle  regioni  e  province
autonome confinanti al  processo  di  VAS,  in  coerenza  con  quanto
stabilito dalle disposizioni nazionali in materia; 
        e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di
AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo
restando il rispetto dei limiti generali di cui al  presente  decreto
ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
modificazioni.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA) 
              1. Sono sottoposti a VAS in  sede  statale  i  piani  e
          programmi di cui all'articolo 6, commi da 1  a  4,  la  cui
          approvazione compete ad organi dello Stato. 
              2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni  delle
          leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6,
          commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni  e
          province autonome o agli enti locali. 
              3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti  di
          cui all'allegato II al presente decreto. 
              4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni  delle
          leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III  e  IV
          al presente decreto. 
              4-bis.  Sono  sottoposti  ad  AIA  in  sede  statale  i
          progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
          presente decreto e loro modifiche sostanziali. 
              4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo  le  disposizioni
          delle leggi regionali  e  provinciali  i  progetti  di  cui
          all'allegato  VIII  che  non  risultano  ricompresi   anche
          nell'allegato XII al  presente  decreto  e  loro  modifiche
          sostanziali. 
              5. In sede  statale,  l'autorita'  competente  ai  fini
          della VAS e dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare.  Il  parere  motivato  in
          sede di VAS e' espresso dal Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, che collabora alla relativa attivita' istruttoria.
          Il  provvedimento  di  AIA  e'  rilasciato   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              6. In sede regionale, l'autorita'  competente  ai  fini
          della VAS e dell'AIA e'  la  pubblica  amministrazione  con
          compiti di tutela, protezione e  valorizzazione  ambientale
          individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o
          delle Province autonome. 
              7. Le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano disciplinano con proprie  leggi  e  regolamenti  le
          competenze proprie e quelle  degli  altri  enti  locali  in
          materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre: 
              a) i criteri per la individuazione  degli  enti  locali
          territoriali interessati; 
              b)  i  criteri  specifici  per   l'individuazione   dei
          soggetti competenti in materia ambientale; 
              c)  fermo  il  rispetto  della  legislazione   europea,
          eventuali ulteriori modalita', rispetto a  quelle  indicate
          nel presente decreto, purche' con questo  compatibili,  per
          l'individuazione  dei  piani  e  programmi  o  progetti   o
          installazioni  da  sottoporre  a  VAS  ed  AIA  e  per   lo
          svolgimento della relativa consultazione; 
              d) le  modalita'  di  partecipazione  delle  regioni  e
          province  autonome  confinanti  al  processo  di  VAS,   in
          coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni  nazionali
          in materia; 
              e)  le  regole  procedurali   per   il   rilascio   dei
          provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede  di  VAS
          di propria  competenza,  fermo  restando  il  rispetto  dei
          limiti generali di cui al presente decreto ed  all'articolo
          29  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. 
              8. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  informano,  ogni   dodici   mesi,   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          circa  i  provvedimenti  adottati  e  i   procedimenti   di
          valutazione in corso. 
              9. Le Regioni e  le  Province  Autonome  esercitano  la
          competenza ad esse  assegnata  dai  commi  2,  4  e  7  nel
          rispetto dei principi  fondamentali  dettati  dal  presente
          Titolo.".