Art. 4 
 
           Modifica all'articolo 393-bis del codice penale 
 
  1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo  le  parole:  «338,
339,» e' inserita la seguente: «339-bis,». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  393-bis  del  Codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 393-bis (Causa di  non  punibilita').  -  Non  si
          applicano le disposizioni degli  articoli  336,  337,  338,
          339,  339-bis,  341-bis,  342  e  343  quando  il  pubblico
          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero  il
          pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto
          negli stessi  articoli,  eccedendo  con  atti  arbitrari  i
          limiti delle sue attribuzioni.».