Art. 5 
 
Modifica all'articolo 90 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
         Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 
 
  1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la  composizione
e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  dopo
il primo comma e' inserito il seguente: 
    «Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  alla  stessa
pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la
libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali  previste
dal presente testo unico». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  90  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570  (Testo
          unico delle leggi per la composizione e la  elezione  degli
          organi delle  Amministrazioni  comunali),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 90 (T.U. 5 aprile  1951,  n.  203,  art.  83).  -
          Chiunque, con minacce o con  atti  di  violenza,  turba  il
          regolare svolgimento delle adunanze  elettorali,  impedisce
          il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo
          alteri il risultato  della  votazione,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a cinque anni e  con  la  multa  da  lire
          600.000 a lire 4.000.000. 
              Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  alla
          stessa pena soggiace chiunque con minacce  o  con  atti  di
          violenza ostacola la libera partecipazione  di  altri  alle
          competizioni elettorali previste dal presente testo unico. 
              Chiunque forma falsamente, in  tutto  o  in  parte,  le
          schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle
          operazioni elettorali o altera uno di  tali  atti  veri,  o
          sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in  parte  uno
          degli atti medesimi e' punito con la reclusione  da  uno  a
          sei  anni.  E'  punito  con  la  stessa  pena  chiunque  fa
          scientemente  uso  degli  atti  falsificati,   alterati   o
          sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione  del
          fatto.  Se  il  fatto  e'  commesso   da   chi   appartiene
          all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da  due
          a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. 
              Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e
          IV del Titolo VII  del  Libro  secondo  del  codice  penale
          aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni  di
          liste di elettori o di candidati ovvero  forma  falsamente,
          in tutto o in parte, liste di elettori o di  candidati,  e'
          punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.».