Art. 11 Deroghe alla doppia incriminazione 1. Il motivo di rifiuto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), non rileva per le seguenti categorie di reati, come indicati dall'autorita' di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva: a) partecipazione a un'associazione per delinquere; b) terrorismo; c) tratta di esseri umani; d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile; e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; g) corruzione; h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; i) riciclaggio; l) falsificazione e contraffazione di monete; m) criminalita' informatica; n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; q) traffico illecito di organi e tessuti umani; r) sequestro di persona; s) razzismo e xenofobia; t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi; u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; v) truffa; z) estorsione; aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti; bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti; cc) falsificazione di mezzi di pagamento; dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto; gg) violenza sessuale; hh) incendio; ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) dirottamento di nave o aeromobile; mm) sabotaggio.
Note all'art. 11: - La Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 novembre 1995, n. C 316/48.