Art. 11 
 
 
                 Deroghe alla doppia incriminazione 
 
  1. Il motivo di rifiuto di cui all'articolo 10,  comma  1,  lettera
f), non rileva per le seguenti  categorie  di  reati,  come  indicati
dall'autorita' di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto
sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore  nel
massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva: 
  a) partecipazione a un'associazione per delinquere; 
  b) terrorismo; 
  c) tratta di esseri umani; 
  d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile; 
  e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; 
  f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; 
  g) corruzione; 
  h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle
Comunita' europee ai sensi della  Convenzione  del  26  luglio  1995,
relativa alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle  Comunita'
europee; 
  i) riciclaggio; 
  l) falsificazione e contraffazione di monete; 
  m) criminalita' informatica; 
  n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie
animali protette e il  traffico  illecito  di  specie  e  di  essenze
vegetali protette; 
  o)  favoreggiamento  dell'ingresso  e  del  soggiorno  illegali  di
cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; 
  p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; 
  q) traffico illecito di organi e tessuti umani; 
  r) sequestro di persona; 
  s) razzismo e xenofobia; 
  t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi; 
  u) traffico  illecito  di  beni  culturali,  compresi  gli  oggetti
d'antiquariato e le opere d'arte; 
  v) truffa; 
  z) estorsione; 
  aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti; 
  bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico  di  documenti
alterati e contraffatti; 
  cc) falsificazione di mezzi di pagamento; 
  dd) traffico illecito di sostanze  ormonali  ed  altri  fattori  di
crescita; 
  ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; 
  ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego  di  veicoli  oggetto  di
furto; 
  gg) violenza sessuale; 
  hh) incendio; 
  ii) reati che  rientrano  nella  competenza  giurisdizionale  della
Corte penale internazionale; 
  ll) dirottamento di nave o aeromobile; 
  mm) sabotaggio. 
 
          Note all'art. 11: 
              - La Convenzione del  26  luglio  1995,  relativa  alla
          tutela degli interessi finanziari delle Comunita'  europee,
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 novembre 1995, n. C 316/48.