Art. 12 Trasferimento delle prove 1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all'autorita' di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonche' i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento. 2. Nei casi di cui all'articolo 8, la trasmissione puo' essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorita' di emissione. 3. Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, e' data attestazione in forma scritta. 4. Il procuratore della Repubblica puo' disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non e' d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.