Art. 12 
 
 
                      Trasferimento delle prove 
 
  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  trasmette   senza   ritardo
all'autorita' di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti
e le cose oggetto della richiesta, nonche' i verbali di prove  o  gli
atti acquisiti in altro procedimento. 
  2. Nei casi di cui all'articolo  8,  la  trasmissione  puo'  essere
fatta mediante consegna diretta al rappresentante  dell'autorita'  di
emissione. 
  3. Dell'avvenuta trasmissione, anche  nella  forma  della  consegna
diretta, e' data attestazione in forma scritta. 
  4. Il procuratore della Repubblica puo' disporre  il  trasferimento
temporaneo del corpo del reato o  delle  cose  pertinenti  al  reato,
quando non e' d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento
in corso, concordando con l'autorita' di emissione le  modalita'  del
trasferimento  e  il  termine  di  restituzione.  A  tal  fine,  dopo
l'esercizio  dell'azione  penale,  il  procuratore  della  Repubblica
richiede  l'autorizzazione  del  giudice  che  procede.  Il   giudice
provvede dopo aver sentito le parti.