Art. 16 Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute 1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, e' eseguito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto e' un condannato o un internato, il nulla osta e' richiesto al magistrato di sorveglianza. 2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'eta' della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale. 3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione. 4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed e' validamente prestato, con le modalita' stabilite dall'ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilita' di conferire con il difensore. 5. Il periodo di detenzione trascorso all'estero e' computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia. 6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 279 del codice di procedura penale, cosi' recita: «Art. 279 (Giudice competente). - 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.».