Art. 16 
 
 
          Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione 
                         di persone detenute 
 
  1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento  temporaneo  di
una persona detenuta o internata, ai fini del  compimento  all'estero
di un atto di indagine o di prova, e' eseguito, a condizione  che  la
persona presti consenso, richiedendo il nulla  osta  al  giudice  che
procede, individuato secondo quanto previsto  dall'articolo  279  del
codice di  procedura  penale.  Quando  il  soggetto  detenuto  e'  un
condannato o un internato, il nulla osta e' richiesto  al  magistrato
di sorveglianza. 
  2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'eta'
della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale. 
  3. Il procuratore della  Repubblica  concorda  con  l'autorita'  di
emissione le modalita' del trasferimento e individua  il  termine  di
rientro della persona detenuta in data anteriore  alla  scadenza  dei
termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della
pena in esecuzione. 
  4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto  scritto  ed
e' validamente prestato, con le modalita' stabilite  dall'ordinamento
interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto
la possibilita' di conferire con il difensore. 
  5. Il periodo di detenzione trascorso  all'estero  e'  computato  a
ogni effetto nella durata  della  custodia  cautelare.  Nel  caso  di
detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione  trascorso
all'estero si considera trascorso in Italia. 
  6. La persona detenuta o internata temporaneamente  trasferita  non
puo' essere sottoposta a  restrizione  della  liberta'  personale  in
esecuzione di una pena o misura  di  sicurezza  ne'  assoggettata  ad
altra misura  restrittiva  della  liberta'  personale  per  un  fatto
anteriore  e  diverso  da  quello  per  il  quale  il   trasferimento
temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la
possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato  trascorsi
quindici giorni da quando la sua  presenza  non  era  piu'  richiesta
ovvero che, dopo averlo  lasciato,  vi  abbia  fatto  volontariamente
ritorno. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il  testo  dell'art.  279  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 279 (Giudice competente). - 1.  Sull'applicazione
          e sulla revoca delle misure nonche' sulle  modifiche  delle
          loro modalita' esecutive, provvede il giudice che  procede.
          Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice
          per le indagini preliminari.».