Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato  ordine
di indagine: il provvedimento emesso dalla  autorita'  giudiziaria  o
dalla   autorita'   amministrativa   e   convalidato   dall'autorita'
giudiziaria di uno Stato membro  dell'Unione  europea,  per  compiere
atti di indagine o di assunzione  probatoria  che  hanno  ad  oggetto
persone o cose che si trovano nel territorio  dello  Stato  o  di  un
altro Stato membro dell'Unione ovvero per  acquisire  informazioni  o
prove che sono gia' disponibili; 
  b) autorita' di emissione:  l'autorita'  competente  di  uno  Stato
membro dell'Unione, che emette l'ordine  di  indagine  con  il  quale
dispone l'acquisizione  di  elementi  di  prova  in  un  procedimento
penale,  o  convalida  una  richiesta  di   acquisizione   probatoria
proveniente da un'autorita' amministrativa; 
  c) autorita' di esecuzione: l'autorita'  competente  di  uno  Stato
membro dell'Unione che riceve, riconosce e da' esecuzione a un ordine
di indagine emesso dall'autorita' giudiziaria italiana; 
  d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza  dell'autorita'  di
emissione; 
  e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell'autorita'  di
esecuzione; 
  f) Autorita' centrale: il Ministero della giustizia.