Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine di indagine: il provvedimento emesso dalla autorita' giudiziaria o dalla autorita' amministrativa e convalidato dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono gia' disponibili; b) autorita' di emissione: l'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione, che emette l'ordine di indagine con il quale dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da un'autorita' amministrativa; c) autorita' di esecuzione: l'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione che riceve, riconosce e da' esecuzione a un ordine di indagine emesso dall'autorita' giudiziaria italiana; d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell'autorita' di emissione; e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell'autorita' di esecuzione; f) Autorita' centrale: il Ministero della giustizia.